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DECRETO 2
agosto 1999, n.278
integrato dal
DECRETO 6 agosto 2002, n. 205
Scommessa a totalizzatore denominata
"Formula 101"
Capo II
Art. 10. ISTITUZIONE DI UNA NUOVA
SCOMMESSA A TOTALIZZATORE
1. E' istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula
101", collegata alle gare automobilistiche internazionali del
Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Fédération
Internationale de l'Automobile - F.I.A. ed alle gare dei
Campionati Mondiali di Motociclismo, organizzate dalla
Fédération Internationale de Motocyclisme - F.I.M.
Art. 11. ESERCIZIO DELLA SCOMMESSA
1. L'esercizio della scommessa denominata "Formula 101" è
riservato al Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. L'accettazione delle scommesse e' affidata, sulla base di
apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi
pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero
territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie
collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato può attribuire, nel rispetto
della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti
diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.
3. La concessione non può avere durata superiore a 6 anni ed e'
rinnovabile.
4. La raccolta delle giocate è effettuata dai concessionari,
attraverso le rispettive ricevitorie.
5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa
assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla
preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei
calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali
necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a
mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini
sulle quali la Fédération Internationale de l'Automobile -
F.I.A. e la Fédération Internationale de Motocyclisme - F.I.M.
vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle
gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 10,
relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e
motociclistiche, e' riservato, tramite apposite convenzioni,
alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse
delegati allo svolgimento delle attività previste dal presente
decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e
dell'importo delle vincite sono effettuate mediante
l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto,
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133.
7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto
allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto,
gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle
finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al fine
di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento
di tutte le attività necessarie alla realizzazione della
scommessa "Formula101", secondo le modalità stabilite dal
presente capo. Tale approvazione è condizione necessaria per
l'avvio della raccolta delle scommesse.
Art. 12. CARATTERISTICHE DELLA
SCOMMESSA
1. La scommessa "Formula 101 consiste, a seconda del tipo di
gara oggetto della scommessa, nel pronosticare le prime otto
vetture o motociclette classificate, secondo l'ordine di arrivo,
rispettivamente nelle gare del Campionato Mondiale di Formula
Uno o nelle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo.
L'ordine di arrivo, riferito al numero ufficiale che
contraddistingue le vetture o le motociclette e i relativi
piloti che partecipano alla gara oggetto della scommessa, è
quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. o
da quello F.I.M. in vigore. L'ordine di arrivo è pubblicato
nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. o dalla F.I.M. e
trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della
scommessa.
Art. 13. MODALITA' DI SCOMMESSA
1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene
attribuito un punto.
2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o
una motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo
che, per qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della
scommessa, è considerata, ai fini della determinazione dei
vincenti, ultima arrivata.
3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico è determinato
dalla somma delle posizioni esattamente pronosticate. Il
punteggio massimo realizzabile è pari a 8.
4. Nel caso di parità dell'ordine di arrivo di due o più vetture
o di due o più motociclette, tra la prima e l'ottava posizione
di arrivo ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti,
verranno considerati tutti gli ordini d'arrivo formati da
vetture o motociclette classificate tra la prima e l'ottava
posizione, attribuendo a ciascuna di esse un punto. Qualora, per
qualsiasi motivo, al traguardo della gara oggetto della
scommessa si classifica un numero di vetture o di motociclette
inferiore a otto si terrà conto, per raggiungere il numero di
otto classificati, ai fini della determinazione dei vincenti,
del numero delle vetture o delle motociclette che prima del
ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il maggior numero di
giri.
5. Il montepremi è costituito dal 38 per cento della raccolta e
destinato a tre categorie di vincita: ORO, ARGENTO E BRONZO cui
corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6 punti.
6. Il montepremi e' ripartito fra le tre categorie anzidette nel
modo seguente:
a) quaranta per cento alla categoria ORO;
b) trenta per cento alla categoria ARGENTO;
c) trenta per cento alla categoria BRONZO.
6-bis. L'importo destinato alle vincite di ogni singola
categoria viene suddiviso in parti uguali fra le colonne
vincenti della relativa categoria.
7. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria
può essere minore della quota unitaria della o delle categorie
inferiori. A tal fine gli importi destinati a tali categorie si
sommano ed il risultato si divide per il numero delle colonne
vincenti nelle singole categorie.
8. In mancanza di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il
relativo montepremi andrà ad accumularsi con quello della
corrispondente categoria della scommessa successiva e così fino
alla scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle
corrispondenti categorie.
9. Nell'ultima scommessa annuale di "Formula 101 , qualora non
si realizzi punteggio vincente in una categoria, l'importo del
relativo montepremi unitamente all'importo proveniente dalle
precedenti scommesse per la stessa categoria viene cumulato con
quello delle altre categorie di vincenti o, in mancanza di
categorie di vincenti, fra tutti coloro che hanno realizzato il
massimo punteggio.
10. In caso di annullamento della gara oggetto della scommessa,
il giocatore ha diritto al rimborso dell'importo giocato che
deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro quindici
giorni dalla data di annullamento. Il rimborso è effettuato dal
ricevitore presso cui è stata raccolta la scommessa, dietro
ritiro della ricevuta di gioco.
Art. 14. MODALITA' DI ACCETTAZIONE
DELLA SCOMMESSA
1. Le giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte
dal logo "Formula 101 prodotte da ogni concessionario. Le schede
debbono presentare caratteristiche comuni definite,
rispettivamente, dalla F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da
garantire identiche modalità di gioco.
2. Le giocate vengono raccolte nei punti appositamente
individuati dai concessionari.
3. I concessionari, oltre alla propria rete di raccolta
costituita dalle ricevitorie distribuite sul territorio
nazionale e abilitate agli altri giochi pubblici, possono
attivare, presso esercizi o luoghi aperti al pubblico, nuovi
punti esclusivi di raccolta della scommessa "Formula 101", in
misura non superiore al 25 per cento del numero delle
ricevitorie delle proprie reti di raccolta. Tali nuovi punti di
raccolta devono garantire la riservatezza dei dati e devono
essere integrabili con gli altri punti di raccolta della
scommessa.
4. La giocata minima si compone di due colonne, su ognuna delle
quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o
delle otto motociclette pronosticate nelle rispettive posizioni
di arrivo.
5. E' altresì consentita l'effettuazione di giocate
sistemistiche. Per ogni giocata, minima o sistemistica, viene
rilasciato un singolo scontrino come ricevuta di gioco.
6. Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M.
comunicano agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta
delle giocate, nonché l'ora di chiusura della raccolta stessa. I
dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono
essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite
con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste
dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.
7. La posta unitaria di scommessa e' di 0,50 euro per colonna,
per le giocate effettuate fino a dieci minuti prima dell'inizio
delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa e di
1,00 euro a colonna per le giocate effettuate successivamente.
8. Nel costo della singola colonna è compreso l'importo che il
giocatore è tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso spese e
compenso al raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna
giocata fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove
ufficiali della gara oggetto della scommessa, e di 0,08 euro a
colonna per quelle giocate successivamente.
Art. 15.VALIDITA' DELLE GIOCATE
1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando,
ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative
apposite matrici siano state depositate negli archivi dei centri
di elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le
misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di
concessione.
2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un
archivio contenente per ciascuna scommessa gli estremi di tutti
gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da
ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la
responsabilità del singolo concessionario, con misure di
sicurezza approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nelle
eventualità previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 13, detto
archivio e' recapitato, a cura e sotto la responsabilità del
concessionario, a seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla
F.I.M.
Art. 16. RIMBORSI E RECLAMI
1. Qualora le matrici rivelino incompletezza di dati, o le
giocate siano state accettate in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 14, ovvero i dati non siano pervenuti ai
centri di elaborazione dei concessionari, questi, salva la
responsabilità dei ricevitori, ne dichiarano l'esclusione dalla
scommessa con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale
di cui all'articolo 16. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al
rimborso totale delle somme giocate, da richiedere, a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della decisione.
2. Il rimborso viene effettuato dal raccoglitore presso cui è
avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino di gioco.
3. Avverso la dichiarazione di esclusione dalla scommessa da
parte del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino,
salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può proporre
reclamo in carta semplice, spedito per raccomandata con ricevuta
di ritorno, al concessionario entro trenta giorni decorrenti
dalla data di affissione del Bollettino ufficiale.
4. Sul reclamo il concessionario interessato decide entro il
termine di quindici giorni, comunicandone l'esito con
raccomandata al reclamante.
Art. 17. BOLLETTINO DELLE VINCITE
1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto
della scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro
la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al
numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro
competenza, nonché sulla base del notiziario riportante l'ordine
d'arrivo, il numero delle colonne che hanno realizzato vincite
nelle tre categorie. Sulla base dei dati ricevuti, la F.I.A. o
la F.I.M., entro la stessa giornata feriale successiva alla
gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e
dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario
nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma
1, sotto la propria responsabilità, provvede alla convalida
delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria
rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre
provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive
modalità organizzative, trasmettendo la relativa documentazione
contabile all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.
3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 2 contiene tutti gli
elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il
relativo ammontare, il numero delle giocate vincenti per ogni
singola categoria e e' affisso al pubblico, presso ogni punto di
raccolta delle giocate, per un periodo non inferiore a quindici
giorni.
Art. 18. PAGAMENTO DELLE VINCITE
1. Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati,
per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di
sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei
punteggi vincenti e dei relativi premi.
2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a
2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove
e' stata effettuata la giocata.
3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00
euro è eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.
4. Se uno o più concessionari registrano un saldo negativo tra
l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o
la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il
pagamento delle vincite. L'importo accreditato è detratto dalle
somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata
documentazione contabile da produrre all'Amministrazione
finanziaria.
ALTRE INFORMAZIONI PER IL GIOCATORE
PREZZO DELLA GIOCATA
In attesa della necessaria modifica regolamentare, fino al 30
novembre 2003 e sperimentalmente, la posta unitaria della
scommessa a totalizzatore Formula 101 è pari a euro 0,50 per
colonna.
L'importo che il giocatore è tenuto a corrispondere a titolo di
rimborso spese e compenso al raccoglitore è pari a euro 0,04 per
ogni colonna giocata fino al momento della chiusura della
raccolta.
ELENCO PARTENTI
Ad ognuna delle caselle riportate sulla schedina di gioco (da 1
a 25) è abbinata:
- nei GRAN PREMI DI FORMULA 1,
l'auto con il numero corrispondente;
- nei CAMPIONATI MONDIALI DI
MOTOCICLISMO, la moto in gara secondo gli abbinamenti
riportati nell'elenco partenti.
L'elenco partenti è consultabile
in ricevitoria e sul sito www.sisal.it
JOLLY
Nelle gare motociclistiche verranno assegnati, a cura del
coordinatore, fino a ventiquattro numeri ufficiali di concorso
alle moto maggiormente competitive. Altre moto, eventualmente in
gara, sono considerate Jolly e non sono soggette a pronostico. A
ciascuna moto, cui non è stato assegnato un numero ufficiale di
concorso, che si classifichi tra le prime otto arrivate, viene
riconosciuto un punto, Jolly, che si somma a quelli totalizzati
per le altre posizioni correttamente pronosticate. |