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Regolamento sulle scommesse
sportive
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.38
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di
interpretazione e di esecuzione del presente Regolamento e delle scommesse
dallo stesso disciplinate possono essere sottoposte, per la loro soluzione,
all’Autorità giudiziaria ordinaria oppure al giudizio di apposita
Commissione nominata dal Ministro delle Finanze, con reclamo scritto da
inoltrare entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a Quota Fissa
e dalla diramazione delle quote per le scommesse a Totalizzatore.
- La Commissione decide, sentite le parti, entro 15 giorni dalla ricezione
del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.
- Nel caso di rigetto del reclamo può essere adita l’Autorità
giudiziaria ordinaria.
- La Commissione è composta da un Magistrato appartenente all’Ordinamento
giudiziario ordinario o amministrativo con qualifica di Consigliere della
Corte di Cassazione o equiparata che la presiede, da un dirigente del
Ministero delle Finanze, da un dirigente dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e da due esperti proposti dal C.O.N.I.
- Per ogni membro è nominato un supplente.
- Le decisioni possono essere assunte solo in presenza di tre membri,
compreso il Presidente.
Art.39
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
- Su richiesta del C.O.N.I., nelle more della effettuazione delle relative
gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l’accettazione delle
scommesse è effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di
Concessionari previsti dal Regolamento di cui all’Articolo 3, comma 78,
della Legge 23 dicembre 1996, n.662. In tal caso, il Ministero delle Finanze
gestisce il Totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle
scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso
e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
Il presente Decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 giugno 1998 Il Ministro: Vincenzo VISCO
Visto, il Guardasigilli: Giovanni Maria FLICK Registrato alla Corte dei Conti il
4 giugno 1998 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 253
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