REGOLAMENTO DEL CONCORSO PRONOSTICI SUPERENALOTTO
Approvato con Decreto Ministeriale del 29 ottobre 1957 e, da ultimo,
modificato con Decreto del 30 luglio 1998.
Art. 1- Il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale
per gli Affari Amministrativi, esercita ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 14
aprile 1948, n. 496, un concorso pronostici abbinato alle estrazioni del gioco del lotto.
Detto concorso, istituito col Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il
Ministro del Tesoro, numero 16781 del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei Conti il 29
luglio 1957, reg. n. 20 Finanze, foglio n. 175, è disciplinato dalle norme per
l'applicazione e l'esecuzione del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con il
Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonché dal presente
regolamento speciale.
Art. 2 - La gestione del Concorso è affidata, giusta decreto del Ministro delle
Finanze del 22 gennaio 1996, alla SISAL Sport Italia S.p.A., con sede in Milano, che
assume la qualifica di gestore ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.
Art. 3 - Il concorso consiste nel pronosticare i primi numeri estratti nelle ruote
del lotto di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma, indipendentemente dalla
posizione dei sei pronostici rispetto all'ordine alfabetico delle ruote. Per ogni
pronostico indovinato si consegue un punto; la somma dei punti (massimo sei) si prende a
base per la determinazione dei vincitori, come previsto dall'art. 14. Per il conseguimento
della vincita di seconda categoria il pronosticatore deve indovinare cinque dei sei numeri
primi estratti nelle ruote del lotto di cui al primo comma del presente articolo e il
numero primo estratto nella ruota di Venezia, denominato "numero complementare".
Se il primo estratto di una ruota sia un numero uguale al primo estratto di una ruota che
in ordine alfabetico la precede, ai fini della determinazione dei numeri vincenti, viene
preso in considerazione il secondo numero estratto; se anche il secondo estratto sia un
numero uguale al primo estratto di altra ruota che precede, viene preso in considerazione
il terzo numero estratto, e così via." La medesima procedura si applica anche nei
confronti del numero complementare. Qualora non sia possibile determinare una combinazione
vincente di prima categoria con punti 6 o di seconda categoria, con punti 5 più il numero
complementare, perchè nelle sei ruote utili per l'individuazione del pronostico vengono
estratti numeri uguali o per qualsiasi altro motivo, si applica la disposizione prevista
al terzo comma dell'art. 14.
Art. 4 - La partecipazione al concorso deve tassativamente avvenire servendosi di
apposite schede stampate e distribuite dall'Ente gestore convalidabili mediante macchine
validatrici elettroniche. La scheda è composta da due sezioni, la prima, destinata alla
marcatura, è suddivisa in due pannelli recanti ciascuno novanta caselle contrassegnate
ognuna da un numero da 1 a 90, quanti sono i numeri del lotto oggetto del pronostico.
Art. 5 - Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione
nell'apposita casella, in corrispondenza del numero da pronosticare, di un segno idoneo ad
essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina. Il pronostico deve
essere formulato marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, il numero che
si intende pronosticare primo estratto in una qualsiasi delle sei ruote del lotto indicate
nel primo comma dell'art. 3. La seconda sezione della scheda è destinata alla stampa
effettuata dalla macchina validatrice che riporterà in chiaro i numeri derivanti dalla
lettura delle marcature effettuate nella prima sezione dal giocatore. Sulla medesima
scheda è ammessa la effettuazione di giocate singole e/o sistemistiche integrali da un
minimo di 2 ad un massimo di 38.760 giocate. Una giocata minima si compila marcando sei
numeri su ciascun pannello della prima sezione della scheda. Una giocata sistemistica si
effettua marcando da un minimo di sette ad un massimo di venti delle novanta caselle
contrassegnate dai novanta numeri del lotto, ottenendosi più giocate, secondo la formula
delle combinazioni semplici, il cui sviluppo matematico è il seguente:
| marcando |
si effettuano |
7 numeri |
7 giocate |
8 numeri |
28 giocate |
9 numeri |
84 giocate |
10 numeri |
210 giocate |
11 numeri |
462 giocate |
12 numeri |
924 giocate |
13 numeri |
1.716 giocate |
14 numeri |
3.003 giocate |
15 numeri |
5.005giocate |
16 numeri |
8.008 giocate |
17 numeri |
12.376 giocate |
18 numeri |
18.564 giocate |
19 numeri |
27.132 giocate |
20 numeri |
38.760 giocate |
E' consentita la partecipazione al concorso con giocate a combinazioni sistemistiche, da
un minimo di 2 ad un massimo di 38.760 giocate, mediante l'indicazione dei pronostici
"basi" e dei pronostici "varianti", utilizzando apposite schede
distribuite dall'Ente gestore, convalidabili mediante macchine elettroniche. La scheda a
combinazioni sistemistiche è composta da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura,
è costituita da due pannelli, uno per la marcatura dei pronostici "basi" e
l'altro per la marcatura delle "varianti". Il primo è suddiviso in
novantacinque caselle, cinque per la scelta della combinazione dei numeri indicati nel
pannello "basi" con i numeri indicati nel pannello "varianti" e
novanta, contrassegnate ciascuna da un numero da uno a novanta quanti sono i numeri del
lotto, per la marcatura dei pronostici "basi"; il secondo per la marcatura delle
"varianti", è suddiviso in novanta caselle recanti ognuna un numero da uno a
novanta. Le giocate vengono effettuate marcando, senza correzioni o alterazioni o
contraddizioni, almeno sette numeri differenti fra loro di cui almeno uno nel pannello
"basi" e almeno due nel pannello "varianti". Se nel pannello
"basi" vengono marcati più numeri dovrà essere marcata anche una delle cinque
caselle per la scelta della combinazione dei numeri indicati in "basi" presi
uno, due, tre, quattro, cinque alla volta, rispettivamente con cinque, quattro, tre, due,
uno dei numeri indicati nel pannello "varianti".Nel caso di marcatura dei numeri
su un solo pannello si otterranno combinazioni integrali con un minimo di sette giocate.
La seconda sezione è destinata alla convalida ed alla stampa in chiaro effettuata dalla
macchina validatrice che riporterà in sequenza i numeri derivanti dalla lettura delle
marcature risultanti nella prima sezione. E' consentita la possibilità di effettuare
giocate sistemistiche denominate "a caratura". La giocata a caratura,
organizzata e convalidata dal ricevitore, viene dallo stesso ripartita in quote, da un
minimo di due ad un massimo di venti, rappresentate ciascuna da cedole stampate dalla
macchina validatrice, per essere vendute ai giocatori. Il prezzo unitario di ciascuna
quota o cedola, pari al valore complessivo delle giocate diviso per il numero delle quote,
non può essere inferiore a L. 9.600.
Art. 6 - La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di
partecipazione al concorso nella apposita apertura della macchina validatrice che,
all'atto dell'inserimento, evidenzia su un visualizzatore l'importo della giocata.
Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito tasto di
convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice
nella seconda sezione della scheda, oltre che dei numeri pronosticati, anche dei seguenti
dati: i codici di controllo, il numero che contraddistingue il concorso settimanale, la
data di estrazione dei numeri del lotto al quale il concorso stesso si riferisce, il
codice di zona, il codice di ricevitoria, il codice della validatrice, il numero di
colonne convalidate e il numero progressivo della giocata, la data e l'ora della
convalida. A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri stampati dalla macchina
validatrice sulla scheda. All'atto del ritiro della scheda convalidata il giocatore è
tenuto a controllarla e, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e
quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie, ha la facoltà di chiedere l'annullo
della scheda convalidata, previa restituzione al ricevitore della scheda predetta. E'
consentita la stampa e la convalida, realizzate dalla macchina validatrice su speciali
schede anche senza riquadri di marcatura, di giocate generate dalla stessa macchina
validatrice o da un computer ad essa collegato. All'atto del ritiro di tale scheda, il
giocatore è tenuto ad accertare l'esatta convalida delle giocate in essa stampate.
Art. 7 - Dopo la convalida, il partecipante ritira la scheda convalidata, che deve
essere da lui custodita con ogni cura e diligenza costituendo documento valido per il
ritiro dei premi. Tutti i dati trascritti dalla macchina validatrice sulla scheda giocata
e convalidata vengono registrati nella memoria interna della stessa validatrice ed in una
seconda carta memoria estraibile e successivamente trasmessi, all'ora stabilita dall'Ente
gestore, via linea telefonica, all'elaboratore zonale di competenza. L'elaboratore zonale,
ubicato in un apposito Centro Elaborazione Dati, provvederà a trasferire, previ gli
opportuni controlli, tutti i dati ricevuti su appositi dischi ottici scrivibili una sola
volta, rileggibili e non modificabili che, consegnati alla Commissione di Zona prima
dell'inizio delle estrazioni del lotto, costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici
delle schede del concorso.
Art. 8 - La posta unitaria di partecipazione al concorso è di lire 637 per
colonna. La giocata minima non può essere inferiore a due poste. Per partecipare al
concorso occorre consegnare la scheda compilata e pagare le poste relative. La
partecipazione dovrà effettuarsi presso gli uffici dell'Ente gestore appositamente
designati. A scelta e sotto la esclusiva responsabilità dei partecipanti, la
partecipazione può altresì effettuarsi presso "ricevitori autorizzati"
dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare e
far osservare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. Le
ricevitorie debbono essere contraddistinte da apposita insegna di caratteristiche
uniformi. Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso
spese e compenso per ogni giuocata, la somma di lire 63 per colonna. Analoga somma è
dovuta quando l'accettazione delle giocate è fatta presso gli uffici dell'Ente gestore.
E' consentita l'effettuazione di due o più giocate, valevoli per più concorsi
consecutivi con le schede di cui all'art. 4 e seguenti, in tal caso, i dischi ottici in
cui sono registrate tali giocate resteranno archiviati, secondo le modalità di cui
all'art. 10, fino all'espletamento dei concorsi cui si riferiscono. Il monte premi è
costituito dal 38% dell'ammontare complessivo delle poste di gioco di cui all'art. 2 della
legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché dal 35% del diritto fisso previsto dall'art. 27
della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Art. 9 -L'Ente gestore stabilisce la data e l'ora di cessazione dell'accettazione
delle giocate. In ogni caso le matrici elettroniche delle schede debbono risultare
custodite negli archivi di cui al successivo art. 10 prima dell'ora fissata per le
estrazioni del lotto.
Art. 10 - Per la custodia delle matrici, presso ogni sede di zona o altro ufficio
abilitato dall'Ente gestore, è predisposto un apposito locale nel quale sono sistemati
uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e congegno
di controllo. Prima dell'ora di inizio delle estrazioni del lotto, vengono depositati
negli archivi di cui al primo comma del presente articolo, i dischi ottici scrivibili una
sola volta e non modificabili di cui all'art. 7. In caso di parziale o totale
impossibilità di registrazione delle giocate sui dischi ottici, saranno archiviati,
previa verbalizzazione, le carte memoria e/o i tabulati stampati dall'elaboratore zonale
contenente l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del
concorso. Le operazioni connesse con la custodia sono controllate e sorvegliate da una
Commissione composta dal Direttore Regionale delle Entrate o da un suo rappresentante, da
un funzionario amministrativo di prefettura, in rappresentanza del Prefetto e da un
rappresentante del Sindaco. La Commissione verbalizza il numero dei dischi ottici e/o
delle carte memoria e/o dei tabulati da custodire, i dati relativi al numero delle schede
giocate, il numero delle giocate annullate e il totale delle giocate da conteggiare a
montepremi. Tutte le operazioni di archivio avvengono alla presenza dei tre componenti
della Commissione la quale provvede alla chiusura dell'archivio e ne conserva le chiavi.
Art. 11 - Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente quelle
risultanti dalle schede registrate nei dischi ottici e/o nelle carte memoria e/o contenute
nei tabulati stampati dall'elaboratore zonale che, compilate e ricevute nei modi
prescritti risultano custodite a norma dell'articolo precedente. Dette matrici
elettroniche fanno stato in caso di contestazione. Qualora la scheda convalidata
elettronicamente non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve
considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al
rimborso della posta pagata, dietro consegna della scheda convalidata in suo possesso,
esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave, ogni responsabilità tanto dell'Ente gestore
e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive
attività. Tale disposto si applica anche nel caso in cui non fosse possibile ottenere la
matrice elettronica dai dischi ottici o dalla carta memoria o non fosse leggibile la
scheda stampata sui tabulati. L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori
autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancata trasmissione o ricezione delle
giocate per via telefonica o della mancata consegna delle carte memoria estraibili, ne
danno notizia al pubblico mediante avviso, che deve rimanere esposto nel locale di
accettazione delle schede sino alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami,
previsto dall'art. 15. Le matrici elettroniche comunque mancanti sono escluse dal concorso
anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata
regolare.
Art. 12 - Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13 dovesse
verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale dei dischi
ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati custoditi, le matrici elettroniche
distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno
diritto solamente al rimborso della quota della posta destinata alla massa premi. La
medesima norma sarà applicata qualora all'inizio delle operazioni di cui sopra dovesse
essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua chiusura. Ove le ipotesi di
cui ai due commi precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni
previste dall'art. 13, saranno considerate valide solamente le giocate vincenti già
accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 15.
Art. 13 -Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto, l'Ente gestore, conosciuti i
risultati ufficiale dell'estrazione dei numeri del lotto, individuati i numeri vincenti a
norma dell'art.3, provvede presso i propri uffici ove è avvenuta la custodia delle
matrici elettroniche, a rilevare, mediante elaborazione elettronica dei dati registrati
nella memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi siano combinazione di numeri
che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla Commissione di Zona di
cui all'art. 10. La Commissione di Zona, previa constatazione dell'integrità
dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio stesso i dischi ottici e le
eventuali carte memoria, inserisce la combinazione dei numeri vincenti in apposito
elaboratore e provvede alla stampa delle schede che hanno totalizzato punteggio vincente e
del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileverà le giocate recanti
combinazioni vincenti. Dopo il controllo, la Commissione di Zona, stabilito il numero
delle giocate che dovranno concorrere alla ripartizione del montepremi, provvede alla
collocazione dei dischi ottici e/o carte memoria e/o tabulati nell'archivio e alla
chiusura dell'archivio stesso, che potrà essere riaperto per la necessità di successive
giornate di concorso solamente dopo la scadenza del termine dei reclami di cui all'art.
15. Le operazioni della Commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei ad
eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione delle Finanze e sono
descritte in un apposito verbale al quale sono allegati gli elenchi delle schede vincenti.
Sono escluse, senza alcun diritto da parte dei concorrenti, dalla determinazione delle
giocate vincenti, le giocate le cui matrici elettroniche risultino indecifrabili in modo
da non consentire l'accertamento dell'esattezza dei pronostici.
Art. 14 - Le giocate vincenti sono di norma di cinque categorie. Alla prima
categoria appartengono quelle in cui i pronostici relativi ai primi numeri estratti nelle
sei ruote indicate nel primo comma dell'art. 3 sono esatti; alla seconda categoria
appartengono quelle in cui sono esatti cinque pronostici più il numero complementare
(primo estratto nella ruota di Venezia) , alla terza, alla quarta e alla quinta categoria
le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti. Quando le categorie dei
vincenti sono 5, a ciascuna categoria viene attribuito il 20 per cento dell'importo
complessivo destinato ai vincitori a norma dell'art.8. L'importo destinato alle giocate
vincenti di ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate vincenti
della rispettiva categoria. In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 e/o di
seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, i relativi montepremi andranno
ad accumularsi con quello della corrispondente categoria del concorso successivo. Qualora
in tale concorso non si verificassero giocate vincenti con punti 6 e/o con punti 5 più il
numero complementare, i rispettivi importi dei due montepremi andranno ad incrementare i
relativi montepremi del concorso successivo per le stesse categorie, e così fino al
concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6 e/o con punti 5 più il numero
complementare. In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta
categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3 i rispettivi montepremi vengono
ripartiti fra le eventuali altre categorie in cui vi siano vincenti. Quando la categoria
delle giocate vincenti è unica, la massa dei premi, detratte le eventuali quote da
accantonare per mancanza di vincite di prima e/o di seconda categoria, è divisa in parti
uguali fra le giocate vincenti dell'unica categoria. Qualora in un concorso non venisse
realizzato alcun punteggio vincente, l'intero montepremi andrà ad accumularsi con il
montepremi del concorso successivo e se anche in tale concorso non si realizzassero
punteggi vincenti, i due montepremi andranno ad incrementare il montepremi del concorso
successivo fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite. In nessun caso la quota
unitaria di una determinata categoria potrà essere minore della quota unitaria di una
categoria inferiore. In tale caso la categoria inferiore verrà fusa con la categoria
superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se la quota
unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse essere più alta della quota
unitaria della categoria superiore, si procederà alla fusione delle tre categorie. Se la
quota unitaria risultante dalla fusione di tre categorie dovesse essere più alta della
quota unitaria della categoria superiore, si procederà alla fusione delle quattro
categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione delle quattro categorie dovesse
essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procederà alla fusione
delle cinque categorie in una unica.
Art. 15 - L'Ente gestore pubblica entro il secondo giorno dalla data di svolgimento
del concorso, un Bollettino Ufficiale nel quale, per ogni concorso, sono elencati gli
estremi delle schede contenenti giocate vincenti. Nello stesso Bollettino, dopo gli
adempimenti della Commissione Centrale di cui all'art. 16, sono resi noti l'ammontare
della massa dei premi, il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria, la
misura unitaria dei premi, le modalità di pagamento dei medesimi e ogni comunicazione
ufficiale che possa interessare i partecipanti. L'Ente gestore può provvedere, in
sostituzione del Bollettino ufficiale di cui al comma precedente, ad elencare, in un
apposito Bollettino ufficiale da porre in visione presso ogni singola ricevitoria, gli
estremi delle schede recanti giocate aventi diritto al premio, limitatamente alle schede
convalidate in ogni ricevitoria. Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare
il Bollettino ufficiale di ricevitoria suddetto, è tenuto a far pervenire alla sede
competente dell'Ente gestore il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.
Avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino degli estremi di una scheda con la quale
si ritenga di essere vincitore con una o più giocate o in caso di pubblicazione degli
estremi stessi, ma con un numero di vincite inferiore a quello cui si ritiene di aver
diritto, il partecipante può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del
premio o dei premi. Tale reclamo deve essere accompagnato dalla scheda di partecipazione
al concorso e, a pena di decadenza da ogni diritto, deve pervenire al competente ufficio
dell'Ente gestore entro e non oltre il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione degli estremi delle schede con giocate vincenti nel Bollettino ufficiale o
nel Bollettino di ricevitoria. Presso ogni sede di zona la Commissione di cui all'art. 10
procederà, sulla scorta delle matrici elettroniche contenute nel disco ottico e/ o nella
carta memoria e/o nel tabulato stampato dall'elaboratore zonale custoditi nell'archivio,
alla decisione dei reclami tempestivamente presentati, redigendone verbale e disponendo le
necessarie variazioni al numero di giocate vincenti in prima verifica. I reclami accolti e
quelli respinti devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale. Le Commissioni di Zona
possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta e agevole decisione alla
Commissione Centrale prevista dall'art. 16. Tale procedura deve essere eseguita in ogni
caso per i reclami presentati senza la scheda convalidata. Qualora il giocatore abbia
omesso di allegare al reclamo la scheda convalidata, egli dovrà, a pena di decadenza da
ogni diritto, farla pervenire al competente ufficio dell'Ente gestore entro e non oltre il
ventesimo giorno dalla data del concorso.
Art. 16 -Presso la sede dell'Ente gestore in Roma, è istituita una Commissione
Centrale composta da un Magistrato dell'Ordine Giudiziario o Amministrativo di grado
superiore al quinto, o qualifica corrispondente, che la presiede, dal Direttore Centrale
per gli Affari Amministrativi e da due Dirigenti rispettivamente del Ministero
dell'Interno e della Ragioneria Generale dello Stato. In caso di impedimento o di assenza
del Direttore Centrale per gli Affari Amministrativi partecipa, in sua sostituzione, il
Dirigente della Divisione concorsi pronostici. In caso di impedimento o di assenza del
Magistrato, presiede la Commissione il Direttore Centrale per gli Affari Amministrativi o
chi lo sostituisce. Assolve le mansioni di segretario, un funzionario della carriera
direttiva della Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi. La Commissione Centrale,
sulla scorta dei dati concernenti la riscossione delle poste, stabilisce l'importo del
montepremi e, in base al numero delle giocate riscontrate vincenti dalle Commissioni di
Zona, determina il numero complessivo di tali giocate, nonché le quote da pagare alle
giocate stesse, a seconda delle categorie di appartenenza.
Art. 17 - La Commissione Centrale ha altresì il compito di esaminare i reclami per
qualsiasi motivo proposti dai giocatori ed in particolare modo i reclami non decisi dalle
Commissioni di zona di cui all'ultimo comma dell'art. 15. In merito a questi ultimi
reclami le decisioni della Commissione Centrale debbono essere adottate entro trenta
giorni dalla data del concorso e debbono essere pubblicate nel primo Bollettino Ufficiale
immediatamente susseguente. Nel caso in cui nessun reclamo sia stato trasmesso alla
Commissione Centrale, la quota dei premi assegnata ad ogni giuocata vincente è
definitiva. Esistendo invece uno o più reclami di cui innanzi, in attesa delle decisioni
della Commissione Centrale, il calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato
comprendendo provvisoriamente tra le giocate vincenti anche quelle su cui vertono reclami,
il premio delle quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad
esse in caso di accoglimento del reclamo. Qualora tutti i reclami siano accolti, le quote
di premio diventano definitive. Se uno o più reclami siano respinti, si attende il
decorso dei termini fissati nell'ultimo comma del presente articolo, dopo di che, se
nessun giudizio è stato promosso, si procede al riparto del premio o dei premi tra le
giocate vincenti definitive. Qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio o i
premi rimangono accantonati fino all'esito definitivo del giudizio stesso. Trascorsi
settantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei dati della
Commissione Centrale cesserà per l'Ente Gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione
delle matrici elettroniche di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative
ai reclami non accolti. Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'Autorità
giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione
dell'esito del reclamo di cui all'art. 15. Resta ferma l'esperibilità dell'azione
giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i
sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale dei
vincenti.
Art. 18 - Il pagamento dei premi verrà effettuato, a favore ed a spese
dell'esibitore della scheda, con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel
Bollettino Ufficiale.Ugualmente sono stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel
Bollettino ufficiale le modalità di pagamento dei premi conseguiti su schede
sistemistiche a caratura. Il pagamento dei premi avverrà previo ritiro della scheda
escluso qualsiasi equipollente. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei
premi se non ne richiedano il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di
pubblicazione del Bollettino ufficiale degli estremi della scheda vincente.
Art. 19 - La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente
regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute. Il Foro
competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso è
quello di Roma.
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