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REGOLAMENTO UFFICIALE DEL GIOCO DENOMINATO “TOTOBINGOL”
Art. 1
Oggetto del gioco.
1. Il concorso “TOTOBINGOL” consiste nel pronosticare in unico contesto a
mezzo di apposite schede riferite alle prime sei partite di calcio, inserite in ordine
progressivo nella schedina Totocalcio, con esclusione dell’eventuale posticipo serale
il minuto primo (comedefinito convenzionalmente nel presente regolamento) in cui sono stati segnati e convali-dati
dall’arbitro i quattro primi gol e i tre ultimi gol, in qualsiasi partita gli eventi si
verifichino. Le partite oggetto del concorso si svolgono in giornate di gara ufficialmente stabilite e
possono essere diverse da quelle inserite nella scheda del contestuale concorso
Totocalcio.
2. Alle sei partite suddette sono aggiunte altre quattro partite inserite nella schedina
Totocalcio immediatamente dopo quelle indicate al comma 1, che costituiscono oggetto del
gioco, ad iniziare dalla settima delle dieci complessive, solo se i gol realizzati nelle prime
sei partite valide non dovessero essere sufficienti a determinare la combinazione vincente,
oppure in presenza di una o più partite non valide.
3. Per minuto si intendono i 60 secondi successivi allo scoccare del minuto stesso.
Nei pronostici 1 e 46 sono ricomprese le reti realizzate nei primi 60 secondi di ognuno dei
due tempi di gioco. Qualora più gol vengano realizzati nello stesso minuto, agli effetti del
concorso tale minuto viene preso in considerazione una sola volta.
4. Per indicare il minuto di realizzazione di un gol nel recupero del primo tempo dopo
i 60 secondi successivi allo scoccare del 45° minuto e fino al termine dello stesso primo
tempo, si marca il simbolo R1. Per indicare il minuto di realizzazione di un gol nel
recupero del secondo tempo, dopo i 60 secondi successivi allo scoccare del 90° minuto e fino al
termine dello stesso secondo tempo, si marca il simbolo R2. I pronostici a disposizione del
giocatore per indicare il minuto vanno da 1 a 90. Sono previsti inoltre i pronostici R1 e R2.
5. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità
sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni o altri provvedimenti, non sono influenti agli
effetti del concorso.
6. Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento
avvenga
in giorno diverso da quello prestabilito o venga comunque soppresso, quelli rimasti
pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l’ente gestore, a mezzo di
comunicazione ufficiale emessa prima della chiusura degli archivi di cui all’articolo 12, abbia
dichiarato non validi. Sono da ritenere parimenti non validi gli incontri il cui inizio sia stato
anticipato o posticipato di oltre 30 minuti rispetto all’orario ufficiale, e quelli nei quali sia
avvenuta una sospensione del gioco superiore a 30 minuti.
Art. 2
Combinazione vincente.
1. La combinazione vincente è formata dall’esatta previsione di sette numeri indican-ti
il minuto in cui sono stati segnati i quattro primi gol e i tre ultimi gol in qualsiasi partita fra
le sei delle dieci indicate dall’ente gestore per il concorso in svolgimento.
2. Nella stessa partita sono prese in considerazione la prima e l’ultima rete, mentre
non rientrano nella combinazione vincente le reti segnate tra la prima e l’ultima.
3. Se in un incontro viene realizzata una sola rete che non rientra nella
combinazione
vincente relativa alle prime quattro, essa potrà essere presa in considerazione quale
ultima rete.
Art. 3
Commissione per la determinazione delle combinazioni vincenti.
1. Per ognuna delle 10 partite un cronometrista, designato dalla Federazione Italiana
Cronometristi del CONI, provvede ad effettuare il cronometraggio dell’incontro, che risulta
in sovraimpressione sulle immagini della ripresa televisiva della partita e redige verbale
dal quale risulta l’esatto momento della realizzazione di ogni gol. Qualora l’arbitro sospenda
l’incontro, il cronometraggio viene anch’esso sospeso per riprendere senza soluzione di
continuità all’eventuale ripresa del gioco.
2. È istituita, con delibera del C.O.N.I., una Commissione per le operazioni di
determinazione della combinazione vincente, sulla base dei referti compilati dai singoli
cronometristi.
3. La Commissione, la cui decisione è inappellabile, è composta dal Responsabile
dell’Ufficio Concorsi Pronostici e Scommesse Sportive del C.O.N.I. o da un suo sostituto e
da due esperti nominati dal C.O.N.I. di cui uno con funzioni di segretario.
4. Tutte le operazioni compiute dalla Commissione di cui al comma 2 risultano da
apposito verbale.
Art. 4
Validità dei concorsi e dei risultati degli eventi.
1. Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente dei risultati
stabiliti e convalidati dalla Commissione di cui all’articolo 3.
2. Qualora durante la trasmissione televisiva di una partita avvengano interruzioni nel
collegamento, tali da rendere impossibile al cronometrista di cui all’articolo 3, la
individuazione del minuto di realizzazione del gol che determina la combinazione vincente,
l’incontro è ritenuto non valido. Ugualmente è ritenuto non valido l’incontro qualora
l’impedimento a tale determinazione dipenda da qualsiasi altra causa di forza maggiore o da caso
fortuito.
Art. 5
Determinazione delle vincite.
1. In ciascuna giocata si consegue un punto per ogni minuto esattamente
pronosticato. La somma dei punti determina la graduatoria e l’assegnazione delle vincite a una
prima, a una seconda o ad una terza categoria. Sono assegnate alla prima, alla seconda
o alla terza categoria le giocate nelle quali il pronosticatore abbia esattamente individuato
rispettivamente 7, 6 o 5 numeri corrispondenti ai minuti di segnatura dei gol e risultanti nelle
corrispondenti matrici esistenti nell’archivio, le quali fanno stato in ogni caso di
contestazione.
2. L’importo complessivo destinato ai premi viene diviso nel modo seguente a norma
dell’articolo 4 del D.M. 16 novembre 2000, n. 363, e dell’articolo 2 della legge 29
settembre 1965, n. 1117: 40% alla prima categoria, 30% alla seconda categoria, 30% alla terza
categoria. Le giocate vincenti di ogni categoria partecipano in parti uguali alla suddivisione
del rispettivo montepremi. Il premio conseguito dalle combinazioni vincenti in una
categoria inferiore non può essere superiore a quello della categoria maggiore; in tal caso le due
categorie vengono fuse in una sola.
3. In mancanza di giocate vincenti con 7 punti il montepremi si cumula con quello
della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso
non si verifichino giocate vincenti con 7 punti, la somma dei due montepremi incrementa il
montepremi del concorso successivo per la stessa categoria, e così fino al concorso nel
quale si saranno realizzate vincite con 7 punti. Nel caso in cui tale eventualità non si
verifichi nemmeno in occasione dell’ultimo concorso della stagione, il montepremi non
assegnato è sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. Analogamente si
procede nel caso che la combinazione vincente sia costituita solamente da 6 numeri.
4. In mancanza di giocate vincenti con 6 punti il montepremi si cumula con quello
della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso
non si verifichino giocate vincenti con 6 punti, la somma dei due montepremi incrementa il
montepremi del concorso successivo per la stessa categoria, e così fino al concorso nel
quale si realizzino vincite con 6 punti. Nel caso in cui tale eventualità non si verifichi
nemmeno in occasione dell’ultimo concorso della stagione, il montepremi non assegnato è
sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. Analogamente si
procede nel caso che la combinazione vincente sia costituita solamente da 5 numeri.
5. In mancanza di giocate vincenti con 5 punti, il montepremi spettante a questa
categoria è ripartito tra le giocate nelle quali sono stati realizzati 4 punti. In mancanza di
giocate vincenti con 4 punti, il montepremi sarà aggiunto a quello del concorso successivo.
6. Qualora la combinazione vincente sia costituita solamente da 4, 3, 2, 1 o 0
numeri,
l’intero montepremi è aggiunto a quello del successivo concorso.
7. Nei casi di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, e articolo 4, comma 2, gli esiti del
concorso sono relativi ai soli eventi validi, rimanendo inalterata la ripartizione del montepremi
nelle tre categorie previste, con conseguente applicazione delle relative norme.
8. Qualora nessun evento risultasse valido, l’intero montepremi è cumulato con
quello
del concorso successivo.
Art. 6
Accettazione delle giocate.
1. La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed implica la piena conoscenza del
presente regolamento e l’accettazione incondizionata delle norme in esso contenute. Essa
si effettua presso gli uffici delle sedi di zona dell’ente gestore; può essere effettuata,
altresì, a scelta dei partecipanti presso “ricevitori autorizzati” dall’ente, i quali agiscono per
incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare ed a far rispettare dai partecipanti
stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. I ricevitori fanno pervenire, nei termini
prefissati, le giocate e le poste ai competenti uffici dell’ente gestore direttamente o tramite
persone od enti designati dall’ente gestore stesso, anche se non appartenenti alla propria
amministrazione. Le ricevitorie autorizzate sono contraddistinte da apposite insegne con le
caratteristiche stabilite dall’ente gestore ed esposte al pubblico sia all’esterno che
all’internodei locali.
2. La data di chiusura dei concorsi viene fissata e resa nota dall’ente gestore in
relazione all’ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare e al sistema di raccolta
delle giocate. Il partecipante corrisponde al ricevitore, a titolo di rimborso spese e
compenso per ogni posta unitaria, la somma di lire 63. Identica somma è dovuta quando la
partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell’ente gestore. Nel caso di
partecipazione al gioco attraverso carte prepagate, distribuite attraverso la rete dei ricevitori, è
riconosciuto a questi un aggio nella misura del 75% di quello riconosciuto per l’accettazione
diretta.
Art. 7
Caratteristiche delle schede di gioco e uso delle stesse.
1. La partecipazione al concorso risulta da apposite schede distribuite dall’ente
gestore, consistenti in fogli composti da due parti (tagliandi figlia e matrice). Sulla prima
sezione del tagliando figlia sono prestampati i 90 numeri (da 1 a 90) e i due simboli (R1 e
R2) che sono marcati a scelta dal giocatore per indicare il minuto in cui vengono
realizzati i quattro primi gol e i tre ultimi gol. Il partecipante è tenuto a indicare sulla scheda il
numero e la data del Concorso.
2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, l’ente gestore
provvede
alla stampa e alla distribuzione di apposite schede.
3. La serie dei dieci accoppiamenti è pubblicata dall’Ente gestore su un proprio
Bollettino Ufficiale, con l’indicazione del numero d’ordine degli incontri stessi.
4. Nella seconda sezione del tagliando-figlia la macchina validatrice a seguito di
lettura ottica, stampa i numeri corrispondenti a quelli marcati dal pronosticatore nella prima
sezione. Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda
sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascrive gli stessi dati stampati sul
tagliando figlia.
5. Sulla medesima scheda è ammessa l’effettuazione di giocate singole o di giocate
sistemistiche o, contemporaneamente, di giocate singole e sistemistiche. Una giocata
singola si compila contrassegnando sette delle novantadue caselle corrispondenti ai minuti di
svolgimento delle partite di calcio. Una giocata sistemistica si effettua invece
contrassegnando 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 delle novantadue caselle suddette.
6. Marcando 8 pronostici lo sviluppo matematico è di 8 giocate; 9 pronostici, 36
giocate; 10 pronostici, 120 giocate; 11 pronostici, 330 giocate; 12 pronostici, 792 giocate; 13
pronostici, 1716 giocate; 14 pronostici, 3432 giocate.
7. Nel caso di giocate effettuate presso ricevitorie all’uopo autorizzate, sono
utilizzate
apposite schede denominate “a caratura” composte da fascicoletti comprendenti
ciascuno 5 cedole, il cui costo unitario è pari ad un quinto del valore complessivo della
giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette
ricevitorie, sono convalidabili con le modalità di cui all’articolo 8.
8. Le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di 2 e un massimo di 3432,
salvo diversa determinazione del gestore.
Art. 8
Operazioni di convalida delle schede.
1. La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di
partecipazione
al concorso nell’apposita apertura della macchina validatrice che, all’atto
dell’inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l’importo della giocata. Ottenuto
l’assenso del pronosticatore, il ricevitore preme l’apposito tasto di convalida. La convalida
risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella parte superiore dei
tagliandi figlia e matrice, dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della
validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione totocalcistica,
codice elettronico di controllo, numero di colonne convalidate. I dati vengono
contestualmente registrati in apposito supporto di memoria estraibile (capsula dati). A tutti gli effetti
della giocata valgono i segni di pronostico stampati dalla macchina validatrice sul
tagliando matrice. Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore
custodisce con ogni cura la capsula elettronica e le matrici immesse nell’apposito contenitore
inserito nell’interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia
delle schede eventualmente annullate, all’Ente gestore nei termini da quest’ultimo fissati.
2. All’atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformità
tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la
facoltà di chiedere l’annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del
tagliando predetto ottenendo il rimborso del costo della giocata.
Art. 9
Custodia dei tagliandi matrice.
1. Il tagliando matrice è separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effet-tuato
dalla macchina validatrice all’atto della convalida ed è immesso automaticamente
nell’apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall’ente gestore negli
archivi di cui all’articolo 12. Negli stessi archivi è conservata una copia dei supporti elet-tronici
contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonché per l’e-ventuale
verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.
Art. 10
Accettazione telematica delle giocate.
1. È consentita la partecipazione al concorso mediante terminali in collegamento tele-matico
rispondenti a specifiche dell’Ente. I suddetti terminali stampano i dati di gioco in
chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia, ovvero su apposita ricevuta di gioco, stam-pata
dalla macchina o da stampante ad essa collegata, che assolve a tutti gli effetti le fun-zioni
del tagliando figlia. In tale ultimo caso l’effettuazione della giocata può avvenire anche
senza l’utilizzo delle schede di concorso. I dati di convalida sono inoltre registrati nella
memoria interna dei terminali e in un apposito supporto di memoria estraibile (capsule-dati)
da utilizzarsi in casi di emergenza. I dati di gioco sono trasferiti per via telematica al/ai cen-tro/
i di raccolta realizzati anche attraverso convenzioni stipulate con terzi per la gestione
del servizio, e quindi, previ gli opportuni controlli, sono trasmessi telematicamente al cen-tro
di validazione del CONI. Tutti i dati pervenuti telematicamente a tale centro vengono
registrati su dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, che sono con-segnati
alla commissione telematica, operante presso la sede del gestore per i concorsi
pronostici, prima dell’inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono
a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato
in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilità di lettura delle giocate su
dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, supporti magnetici e/o capsule- dati
e/o tabulati contenenti l’elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effet-to
del concorso.
Art. 11
Accettazione telefonica delle giocate.
1. La partecipazione al gioco può inoltre effettuarsi attraverso un sistema di raccolta
a distanza dei pronostici, reso disponibile dall’ente gestore anche attraverso convenzioni
stipulate con terzi per la gestione del servizio, mediante l’utilizzo di apparecchi telefonici
collegati al/ai centro/i di raccolta pertinente/i attraverso rete/i telefonica/he e di carte pre-pagate.
Nel caso di giocate che prevedono l’utilizzo di apparecchi telefonici, al partecipan-te
al gioco può essere richiesto dal/i gestore/i del servizio un corrispettivo per il servizio ero-gato,
nell’ambito di un tetto massimo di: 1) L. 508 + IVA per ciascuna giocata (giocata
minima di due combinazioni), per i servizi basati su risponditori automatici che non preve-dono
normalmente l’intervento dell’operatore; 2) L. 1000 + IVA per ciascuna giocata (gio-cata
minima di due combinazioni), per i servizi totalmente assistiti da operatore.
2. Nel caso di giocate acquisite mediante l’utilizzo di apparecchi telefonici, il giocato-re
si deve avvalere di apposita carta prepagata contenente i seguenti codici: a) un nume-ro
identificativo della carta, in chiaro; b) un codice PIN della carta, coperto; c) un codice
segreto della carta, coperto. Il costo della carta, valida due anni e non rimborsabile (ad
eccezione di quanto previsto all’Articolo 18, comma 5), che consente il gioco di un deter-minato
numero di combinazioni, viene stabilito dall’ente gestore e riportato in chiaro sulla
carta. Per tale sistema il/i centro/i di raccolta svolge/ono la funzione di ricevitoria/e virtua-le/
i, fornendo le informazioni necessarie all’effettuazione delle giocate e memorizzando le
stesse su supporto a dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili. Il gio-catore
può effettuare ogni giocata, dopo aver chiamato il centro di raccolta prescelto per lo
sviluppo del suo gioco, secondo modalità operative impartite vocalmente dal centro. L’ente
gestore, attraverso il proprio centro di validazione è telematicamente connesso con il/i cen-tro/
i di raccolta, per acquisire con modalità on-line e registrare su dischi ottici, delle mede-sime
caratteristiche, copia conforme dei pronostici giocati attraverso il/i centro/i di raccolta
nonché i relativi numero identificativo e codice PIN della carta; l’acquisizione e la memo-rizzazione
della giocata, viene resa nota al giocatore attraverso la comunicazione di un
numero di certificazione attribuito alla giocata stessa dal centro di validazione del CONI.
Tali dischi ottici vengono consegnati alla commissione telematica di cui all’articolo 10 prima
dell’inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso, e costituiscono a tutti gli effetti le
matrici elettroniche delle giocate effettuate con tale modalità. In caso di parziale o totale
impossibilità di lettura delle matrici elettroniche, viene/vengono acquisita/e, previa verba-lizzazione,
la/e corrispondente/i copia/e conforme/i dei dischi ottici presso il/i centro/i rac-colta.
Il giocatore è tenuto a conservare scrupolosamente la carta prepagata, avendo cura
di non grattare la zona protetta indicata dalla dicitura “non grattare qui”.
Art. 12
Deposito e custodia delle matrici.
1. Presso ogni sede di zona dell’ente gestore è istituito un apposito archivio formato
da uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di idoneo con-gegno
di controllo. Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee e/o registra-zioni
elettroniche equivalenti nel medesimo archivio sono controllate e sorvegliate da appo-site
Commissioni di zona, mentre le analoghe operazioni per le matrici elettroniche sotto
forma di dischi ottici sono svolte dalla commissione telematica di cui all’articolo 10. Di
ognuna di esse fanno parte un rappresentante dell’Amministrazione finanziaria che le pre-siede,
un rappresentante del CONI e un funzionario dell’Amministrazione finanziaria, che
esercita anche le funzioni di segretario.
2. La Commissione di zona verbalizza il numero delle giocate convalidate e il nume-ro
delle giocate annullate, procede alla chiusura dell’archivio e ne custodisce le chiavi.
Art. 13
Individuazione e verifica delle giocate vincenti.
1. Appresi i risultati degli avvenimenti formanti oggetto del concorso, l’ufficio di ogni
sede di zona dell’ente gestore provvede a individuare le schede in cui vi siano giocate che
possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla Commissione di zona. La
Commissione, previa constatazione della integrità dell’archivio e della sua chiusura, estrae
dall’archivio le matrici delle schede come sopra individuate ed in base alle risultanze della
verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti.
2. In caso di trasmissione telematica dei dati, la Commissione estrae dall’archivio i
dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsule-dati, inserisce la combinazione
vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa
delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco,
oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti combinazioni vincenti. In caso
di raccolta a distanza mediante l’utilizzo di apparecchi telefonici, la Commissione telemati-ca
esegue analoga procedura, individuando, unitamente alle matrici elettroniche corri-spondenti
ai pronostici dichiarati vincenti, anche i numeri identificativi ed i corrispondenti
codici PIN delle carte.
3. Le operazioni della Commissione vengono svolte senza l’intervento di estranei, ad
eccezione di eventuali collaboratori nominati o autorizzati dall’Amministrazione delle finan-ze,
e sono riportate in un verbale al quale devono essere allegati gli elenchi delle matrici
vincenti.
Art. 14
Bollettino Ufficiale dei vincenti.
1. Un Bollettino Ufficiale, edito a cura dell’ente gestore entro il secondo giorno dalla
data di svolgimento del concorso, pubblica i risultati del concorso stesso e i numeri d’ordi-ne
delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a lire 4.000.000.
2. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a lire
4.000.000 sono elencati in apposito Bollettino Ufficiale edito a cura dell’Ente gestore entro
il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso ed in visione presso la ricevitoria
in cui sono state effettuate le giocate.
3. Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino Ufficiale oppure il
Bollettino Ufficiale di ricevitoria, è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il
tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.
4. Per le giocate effettuate a mezzo telefono, il Bollettino Ufficiale di cui ai commi 1 e
2 pubblica i risultati del concorso, nonché, per ogni matrice elettronica dichiarata vincente,
il numero identificativo ed il corrispondente codice PIN della carta.
Art. 15
Reclami e azioni giudiziarie.
1. Il pronosticatore che si ritenga vincitore in base ad una matrice di cui non siano
stati pubblicati gli estremi del contrassegno meccanico, o i cui estremi stessi non risultino
pubblicati corrispondentemente al numero delle giocate ritenute vincenti, può chiedere l’e-ventuale
o complementare assegnazione alle categorie riconosciute vincenti del concorso,
soltanto mediante presentazione di reclamo scritto.
2. A pena di decadenza di ogni diritto, tale reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qua-lunque
motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e
dall’importo di lire 150.000 restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla compe-tente
sede di zona entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
dei numeri delle matrici vincenti nel Bollettino Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale di ricevito-ria.
3. Presso ogni sede di zona la Commissione di cui all’articolo 12 procede, sulla scor-ta
delle matrici e/o dei supporti elettronici equivalenti custoditi nell’archivio, alla definizione
dell’esito dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le
necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti da pubblicare nel Bollettino
Ufficiale. Provvede, altresì, alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti non-ché
dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al
secondo comma dell’articolo 13.
4. È fatta salva l’esperibilità dell’azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del
previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazio-ne
del Bollettino Ufficiale dei vincenti.
Art. 16
Commissione centrale per l’esame dei reclami e per la
determinazione delle quote definitive da pagare ai vincitori.
1. È istituita in Roma, presso la direzione generale dell’ente gestore, una
Commissione centrale composta da un rappresentante dell’Amministrazione finanziaria,
che la presiede, da un rappresentante del CONI e da un funzionario dell’Amministrazione
finanziaria, che esercita anche funzioni di segretario.
2. Le Commissioni di zona possono trasmettere alla Commissione centrale i reclami
che appaiono di non pronta e agevole decisione. Le decisioni devono essere prese entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione dei dati definitivi del concorso e devono essere
pubblicate nel primo Bollettino Ufficiale immediatamente susseguente. Ogni diritto è eser-citato
in giudizio innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi
alla data di pubblicazione dell’esito del reclamo di cui all’articolo 15.
3. La Commissione centrale, sulla base degli accertamenti delle commissioni di zona,
determina le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel Bollettino Ufficiale.
Trascorsi settantacinque giorni da tale pubblicazione cesserà per l’ente gestore ogni obbli-go
di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per
quelle relative ai reclami non accolti.
Art. 17
Determinazione delle quote e pagamento delle vincite nel caso
di reclami deferiti alla Commissione centrale.
1. Nel caso di reclami deferiti alla Commissione centrale, il calcolo delle quote unita-rie
dei premi viene effettuato comprendendo provvisoriamente tra i vincitori anche i gioca-tori
che hanno prodotto il reclamo, il premio dei quali viene però accantonato per essere
successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene
respinto, si attende il decorso dei termini fissati al comma 3 dell’articolo 16, dopodiché, se
nessun giudizio è stato promosso si procede, con i criteri fissati nell’articolo 5, al riparto del
premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso
rimane accantonato fino all’esito definitivo del giudizio stesso.
Art. 18
Modalità di pagamento delle vincite.
1. I premi di quota unitaria non superiore a lire 4.000.000 sono pagati a favore e a
spese dell’esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall’ente gestore e pubbli-cate
nel Bollettino Ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a lire 4.000.000 sono paga-ti
a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente
indicati nell’apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di sche-de
anonime o con nomi di fantasia il vincitore è tenuto a comunicare all’ente gestore il
nome a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.
2. Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso. I
vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il paga-mento
nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
degli estremi della matrice vincente.
3. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro del tagliando figlia, escluso qualsiasi
equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può
essere disposto decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui al comma 2,
sempre che esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell’effettivo avente dirit-to,
risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell’ente gestore,
sentita la commissione centrale di cui all’articolo 16.
4. Qualora venga richiesto il pagamento di una vincita conseguita su un tagliando
figlia non decifrabile, il tagliando stesso costituisce valido documento di legittimazione al
pagamento, a condizione che il tagliando matrice corrispondente risulti elencato tra quelli
vincenti. La corrispondenza tra le due parti della scheda deve risultare dall’esatto abbina-mento
tra le due parti del logo prestampato, oppure dalla corrispondenza dei segni di pro-nostico
scritti dal giocatore sulla parte figlia con quelli stampati sul tabulato denominato
“elenco vincenti per ricevitorie” archiviato dalla commissione.
5. Per le giocate effettuate mediante l’utilizzo di apparecchi telefonici, i premi di quota
non superiore a lire 20.000.000, od il cui cumulo per singola giocata non superi tale impor-to,
sono pagati a favore e spese dell’esibitore della carta prepagata, con le modalità stabi-lite
dall’ente gestore e pubblicate nel Bollettino Ufficiale. Per i premi di quota unitaria supe-riore
a lire 20.000.000, od il cui cumulo per singola giocata superi tale importo, il vincitore
è tenuto a comunicare all’ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effet-tuato
il pagamento. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro della carta, (completa
delle due parti) escluso qualsiasi equipollente, nonché previa verifica dell’integrità della
zona della carta prepagata contrassegnata con la dicitura “non grattare qui” e della corri-spondenza
del numero segreto contenuto nella predetta zona con il numero segreto abbi-nato
al numero identificativo della carta, registrati negli archivi magnetici del sistema.
All’atto del pagamento della vincita, verrà altresì corrisposto al giocatore il residuo credito
relativo alla carta ritirata.
Art. 19
Matrice mancante o non integra o non decifrabile.
1. Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici carta-cee
o elettroniche che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma
dell’articolo 12.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice cartacea non venga rinvenuta nell’archi-vio,
ovvero, pur rinvenuta nell’archivio, si presenti non integra o non decifrabile per quanto
attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida della scheda, la Commissione di zona procede
allo sviluppo del supporto elettronico archiviato ai sensi dell’articolo 12.
3. Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico contenente le matrici
cartacee o qualora non sia possibile effettuare lo sviluppo dello stesso, la matrice man-cante
o non integra o non decifrabile non partecipa al concorso e il concorrente ha diritto
solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo pos-sesso,
esclusa - salvo i casi di dolo o colpa grave - ogni responsabilità tanto dell’ente
gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispet-tive
attività.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle giocate raccol-te
a distanza, sia mediante validatrici in collegamento telematico, sia mediante l’utilizzo di
apparecchi telefonici, qualora non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi
ottici o dagli altri supporti elettronici o non fosse leggibile il supporto cartaceo corrispon-dente.
5. L’ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento
accertino la mancanza di una matrice, del relativo supporto elettronico e del relativo tabu-lato,
ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di
svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di presentazione del
reclamo previsto dall’articolo 15. Tali matrici mancanti sono escluse dal concorso anche
nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.
6. Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all’Articolo 13, dovesse veri-ficarsi
per causa di forza maggiore o per caso fortuito, la distruzione, totale o parziale delle
matrici, dei relativi supporti elettronici e degli eventuali tabulati, che hanno efficacia proba-toria,
ricevuti e custoditi, essi saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi concor-renti
avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al montepremi. La mede-sima
norma si applica qualora, all’inizio delle operazioni sopra menzionate, dovesse esse-re
constatata la non integrità dell’archivio o della sua serratura.
7. Ove le ipotesi di cui al comma precedente dovessero verificarsi dopo il compi-mento
delle operazioni previste dall’articolo 13, saranno considerate valide solamente le
vincite già accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all’articolo 15.
Art. 20
Responsabilità del gestore e Foro competente.
1. La responsabilità dell’ente gestore e dei suoi ausiliari, nonché dei ricevitori auto-rizzati
nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme è
comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misu-ra
non superiore a venti volte la posta pagata.
2. In ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso il Foro competente per
territorio è esclusivamente quello di Roma, sede dell’ente gestore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Decreto 16 novembre 2000, n. 363
Attuazione dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
recante istituzione di un nuovo gioco riservato al C.O.N.I., denominato
“TotoBingol”.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni,
concernente la disciplina delle attività di gioco, ed, in particolare, l’articolo 6, che
riserva al Comitato olimpico nazionale italiano l’organizzazione e l’esercizio dei
giochi di abilità e dei concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa
di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una
posta in denaro, qualora siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o
svolte sotto il controllo dell’ente stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e suc-cessive
modificazioni, recante norme regolamentari per l’applicazione e l’esecu-zione
del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto l’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al
quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive non-ché
ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle
finanze emana regolamenti a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-sto
1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione
di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli
organizzatori delle competizioni;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la proposta formulata dal C.O.N.I. in merito all’istituzione di un nuovo
gioco denominato “TotoBingol” con la nota prot. n. 2979 del 20 settembre 2000;
Visto il parere favorevole espresso dal C.O.N.I. in ordine allo schema di rego-lamento
formulato dall’Amministrazione finanziaria;
Considerata l’opportunità di incrementare le entrate erariali e di attuare un’ul-teriore
fonte di autofinanziamento del C.O.N.I. per l’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, attraverso l’istituzione del predetto gioco denominato “TotoBingol”;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del 9 ottobre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota
n. 3-17013/UCL del 18 ottobre 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione di un nuovo concorso pronostici
1. È istituito il concorso pronostici denominato “TotoBingol”, collegato allo
svolgimento delle partite di calcio tra squadre professionistiche, organizzate dal
C.O.N.I. Comitato olimpico nazionale italiano, o svolte sotto il controllo del mede-simo
Ente.
Art. 2.
Organizzazione ed esercizio del gioco
1. L’organizzazione, l’esercizio del concorso e la gestione dei relativi servizi
sono riservati al C.O.N.I. Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi del decre-to
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, nonché del presente regola-mento
e del decreto di cui al successivo articolo 3.
Art. 3.
Disciplina del gioco
1. Il concorso pronostici “TotoBingol” consiste nel pronosticare, in unico con-testo,
a mezzo di apposite schede riferite alle prime sei partite di calcio, inserite in
ordine progressivo nella schedina Totocalcio, con esclusione dell’eventuale posti-cipo
serale, il minuto primo iniziato in cui sono stati segnati e convalidati dall’arbi-tro
i primi quattro gol e gli ultimi tre gol.
2. In caso di insufficienza dei gol oppure in presenza di partite non valide a
determinare la combinazione vincente, sono prese in considerazione le quattro
partite della schedina Totocalcio, immediatamente successive a quelle indicate per
la combinazione base. Qualora dette ultime partite non risultino utili per determi-nare
categorie vincenti, l’intero montepremi sarà cumulato con quello del concor-so
successivo.
3. Con decreto dirigenziale sono approvate, sentite le proposte del C.O.N.I.,
le disposizioni attuative del gioco, concernenti le combinazioni vincenti, la stampa
e distribuzione delle schedine, le modalità della raccolta, da effettuare anche con
mezzi telefonici e telematici, i premi e la loro corresponsione, i rimborsi, i versa-menti
dell’imposta, degli aggi e delle quote di prelievo, nonché ogni altra disposi-zione
necessaria al buon andamento del gioco. Il predetto decreto è emanato nel
rispetto dei principi direttivi della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tute-la
della buona fede degli scommettitori, dell’utilizzo di sistemi informatici per il con-trollo
centralizzato del concorso e dei relativi flussi finanziari.
Art. 4.
Unità di gioco e montepremi
1. La posta unitaria per ogni giocata è di L. 637. La giocata minima non può
essere inferiore a due poste.
2. La somma da distribuire in premi in ogni concorso, secondo i criteri stabi-liti
dal decreto del Ministero delle finanze, di cui all’articolo 3, comma 3, è il 38 per
cento delle poste di cui al comma 1.
Art. 5.
Imposta unica e quota destinata al C.O.N.I.
1. L’imposta unica e la quota destinata al C.O.N.I., fissate dall’articolo 21 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, vengono calcolate sul totale delle poste
di cui all’articolo 4.
Art. 6.
Pubblicità
1. Il presente regolamento e il decreto del Ministero delle finanze, di cui all’ar-ticolo
3, comma 3, sono esposti in ciascuna ricevitoria in cui si effettua la raccolta
del gioco, in modo da consentire al pubblico di prenderne visione.
2. Di ogni comunicato relativo allo svolgimento del concorso è data notizia
agli interessati mediante pubblicazione su apposito bollettino ufficiale e mediante
affissione a norma del comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 novembre 2000
Il Ministro: DEL TURCO
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 157
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