COME SI GIOCA A TOTOSEI

Il Totosei è nato ed ha avuto successo nel Nord Europa, in particolare in Svezia e Danimarca. Il CONI lo ha messo a fuoco, come possibile complemento della gamma dei concorsi a schedina, alla fine dell’estate 1996. Con il decreto del Ministero delle Finanze del 15 giugno scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1998, è stato ufficializzato il regolamento. Nel Totosei è necessario indovinare il risultato esatto di sei partite di Calcio. Il numero di gol segnati dalle 12 squadre in gioco va indicato utilizzando i segni 0, 1, 2 e M per indicare rispettivamente 0, 1, 2, e più di due gol segnati. Le categorie di vincita sono tre : · Prima categoria : sei risultati esatti (ovvero tutti i 12 segni delle sei partite esatte) · Seconda Categoria : cinque risultati esatti (uno o due risultati errati in una stessa partita ). · Terza Categoria : quattro risultati esatti. Si tenga presente che se in una partita si sbaglia uno qualunque dei due segni (quello della squadre di casa o della squadra fuori casa) si perde un punto, di conseguenza in una partita non fa alcuna differenza se si sbaglia un segno o due segni : si perde sempre un punto. La giocata minima è di due colonne (Lire 1.600). Si possono effettuare giocate singole o sistemi con doppie, triple e quadruple. Il numero massimo di combinazioni possibili è 2.048 colonne, ottenibili con diverse combinazioni di doppie, triple e quadruple.


DECRETO 15 GIUGNO 1998: Regolamento del concorso pronostici

"TOTOSEI"


IL MINISTRO DELLE FINANZE


Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.469, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano, C.O.N.I., l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni giuoco o concorso è disciplinato da apposto regolamento;

Visto l'art. 52 del suddetto decreto che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di gioco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministero delle Finanze;  

DECRETA:

ART. 1

  1. E' approvato l'allegato regolamento del concorso pronostici denominato "Totosei", connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, C.O.N.I., ivi comprese le competizioni internazionali, i giuochi mondiali, continentali, di area europea o extraeuropea riguardanti gli sport olimpici.

Roma, 15 giugno 1998
Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

Regolamento del concorso pronostici denominato "TOTOSEI" connesso con le partite di calcio o altre manifestazioni sportive riservate al Comitato olimpico nazionale italiano, C.O.N.I.
 

ART. 1

Riserva di attività

  1. Il Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., esercita ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, i concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente medesimo ivi comprese le competizioni internazionali, i giuochi mondiali, continentali, di area europea o extraeuropea riguardanti gli sport olimpici. I concorsi stessi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, nonché dal presente regolamento, approvato con decreto ministeriale del 15 giugno 1998.

ART. 2

Oggetto del concorso

  1. Il concorso "TOTOSEI" consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite schede, l'esatto punteggio (reti segnate e convalidate dall'arbitro) parziale o finale di sei incontri di calcio dei quali sia previsto lo svolgimento in giornate di gara ufficialmente stabilite.

  2. Il concorso può altresì effettuarsi con riferimento alle partite di pallacanestro e, in questo caso, il pronostico concerne il punteggio (canestri realizzati e convalidati dall'arbitro) acquisito alla fine dei tempi regolamentari di sei incontri dei quali sia previsto lo svolgimento in giornate di gara ufficialmente stabilite, tenendo conto di quanto precisato all'art. 4.

ART. 3

Ripartizione della posta e sistema di raccolta

  1. La posta unitaria per ogni giocata di partecipazione al concorso è di L. 637. A norma dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, il montepremi è costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di gioco. La giocata minima non può essere inferiore a due poste. La partecipazione al concorso è libera a tutti. Essa si effettua presso gli uffici delle sedi di zona dell'ente gestore; può essere effettuata, altresì, a scelta dei partecipanti presso "ricevitori autorizzati" dall'ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati a osservare e a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. I rivenditori fanno pervenire, nei termini prefissati, le giocate o le poste ai competenti uffici dell'ente gestore direttamente o tramite persone o enti designati dall'ente stesso, anche se non appartenenti alla propria amministrazione. Le ricevitorie autorizzate sono contraddistinte da apposite insegne con le caratteristiche stabilite dall'ente gestore ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali.

  2. La data di chiusura dei concorsi viene fissata e resa nota dall'ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare e al sistema di raccolta delle giocate. Il partecipante corrisponde al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L.63. Identica somma è dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'ente gestore.

  3. La partecipazione ai concorsi implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

ART. 4

Tipologia delle schede di gioco e loro convalida

  1. La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede distribuite dall'ente gestore, consistenti in fogli composti di due parti (tagliandi figlia e matrice), convalidabili mediante macchine elettroniche. Il pronostico consiste nella marcatura dei segni che risultano prestampati sulle schede, corrispondenti al numero dei punti realizzabili da ogni squadra indicata nell'accoppiamento. Nelle schede sono indicati il numero progressivo e la data del concorso periodico, nonché la data delle giornate ufficiali di gara alle quali il concorso è connesso. Possono essere utilizzate anche schede in cui la serie degli accoppiamenti è indicata col numero d'ordine dell'elenco degli incontri stabilito dall'ente gestore, per il concorso in cui le schede stesse vengono usate, e pubblicato nel Bollettino ufficiale. In tal caso il partecipante indica sulla scheda il numero e la data del concorso. L'pprontamento delle schede di partecipazione al concorso può essere effettuato anche prima che siano resi noti i nomi delle squadre; nel qual caso questi saranno indicati nelle schede stesse con lettere alfabetiche, con obbligo da parte dell'ente gestore di pubblicizzare i nomi, non appena a conoscenza, mediante comunicato stampa. L'ente gestore impartisce disposizioni affinché i ricevitori non procedano alla convalida delle giocate prima che tali nomi siano resi noti.

  2. La partecipazione al concorso può altresì effettuarsi presso ricevitorie autorizzate, con apposite schede denominate "a caratura" composte da fascicoletti comprendenti 5 o 10 cedole, il cui costo unitario è pari a un quinto o a un decimo del valore complessivo della giocata organizzata e convalidata dal ricevitore. Le schede, compilate presso le predette ricevitorie, sono convalidabili con le modalità di cui al presente articolo. Nella prima parte della scheda (tagliando figlia) sono indicati, disposti verticalmente, i nomi delle squadre. Ogni accoppiamento di due squadre, contrassegnato con i numeri da uno a sei, corrisponde a uno degli eventi da pronosticare. Il tagliando figlia è formato da due sezioni. Nella prima sezione, a fianco di ciascuna squadra risultano stampate quattro caselle con i numeri 0, 1, 2 e la lettera M, relativa al numero delle reti da pronosticare ( con lettera M si intendono 3 o più reti); in tali caselle il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione di segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina elettronica di convalida. Le suddette caselle sono ripetute sequenzialmente per tre volte, consentendo così l'effettuazione di tre giocate singole o il sistema sulla stessa scheda.

  3. Quando il concorso è imperniato su partite di pallacanestro, il pronostico viene espresso tenendo conto delle seguenti sezioni:

  4. il numero 0 si riferisce ai punteggi fino a 75;

    il numero 1 si riferisce ai punteggi da 76 a 80;

    il numero 2 si riferisce ai punteggi da 81 a 85;

    la lettera M si riferisce ai punteggi di 86 e oltre.

  5. Nella seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice, a seguito di lettura ottica, stampa i numeri corrispondenti a quelli marcati dal pronosticatore nella prima sezione. Nella seconda parte della scheda (tagliando matrice), identica alla seconda sezione del tagliando figlia, la macchina validatrice trascrive gli stessi dati stampati sul tagliando figlia. Sulla medesima scheda è ammessa l'effettuazione di giocate singole e sistemistiche. Una giocata singola si compila contrassegnando un solo segno per ognuna delle dodici squadre, mentre una giocata da sistema si effettua marcando anche due (variante doppia) o tre (variante tripla) o quattro (variante quadrupla) segni per ogni squadra. Le giocate ammesse sono comprese tra un minimo di due e un massimo di 2048 poste.

  6. La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nell'apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia automaticamente su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice, nella parte superiore dei tagliandi figlia e matrice, dei seguenti dati: codice di ricevitoria, codice di zona, codice della validatrice, numero progressivo della giocata, numero di concorso, stagione totocalcistica, tipo di gioco, codice elettronico di controllo, numero di colonne convalidate. A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri degli incontri stampati dalla macchina validatrice sul tagliando matrice. Dopo la convalida, il partecipante ritira il tagliando figlia e il ricevitore custodisce con ogni cura le matrici immesse nell'apposito contenitore inserito nell'interno della macchina validatrice per farle pervenire, unitamente ai tagliandi figlia delle schede eventualmente annullate e alla capsula elettronica sulla quale risultano registrati i dati delle giocate convalidate, all'ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

  7. All'atto del ritiro del tagliando figlia convalidato, il giocatore, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina validatrice, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa consegna al ricevitore del tagliando predetto, ottenendo il rimborso della posta.

  8. Il tagliando matrice è separato dal tagliando figlia mediante taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della convalida ed è immesso automaticamente nell'apposito contenitore della macchina, che viene conservato dall'ente gestore negli archivi di cui al successivo art. 6. Negli stessi archivi è conservata una copia dei supporti elettronici contenenti i dati che saranno utilizzati per lo scrutinio automatizzato, nonché per l'eventuale verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.

  9. I pronostici indicati dal giocatore mediante marcatura sulla prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente sulla seconda sezione del tagliando figlia e sul tagliando matrice, vengono riportati dalla macchina validatrice mediante registrazione in codice su un supporto elettronico (capsula) inserito all'interno della macchina. I dati della capsula vengono acquisiti presso le sedi di zona mediante appositi lettori elettronici e successivamente memorizzati ed elaborati su supporti idonei a fornire i dati per lo scrutinio.

  10. E' consentita anche la partecipazione al concorso mediante validatrici in collegamento telematico. Su tali validatrici i dati di gioco, stampati in chiaro sulla seconda parte del tagliando figlia, vengono anche impressi in forma codificata sul tagliando inserito automaticamente dalla macchina nell'apposito contenitore interno e vengono inoltre registrati nella memoria interna della validatrice ed in un apposito supporto di memoria estraibile (capsula dati) da utilizzare in caso di emergenza. I dati di gioco vengono periodicamente trasferiti per via telematica ad un centro di raccolta e quindi, previ gli opportuni controlli, vengono trasmessi telematicamente alla/e sede/i di zona competente/i e registrati su dischi ottici servibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, per essere successivamente elaborati secondo le procedure in uso, analogamente ai dati raccolti manualmente. Tali dischi vengono consegnati alla/e commissione/i di zona prima dell'inizio degli avvenimenti sportivi oggetto del concorso e costituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. In caso di parziale o totale impossibilità di lettura delle giocate su dischi ottici, vengono archiviati, previa verbalizzazione, su supporti magnetici e/o capsule-dati e/o tabulati contenente l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.

ART. 5

Giocate sistemistiche

  1. E' consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, intendendosi per "sistema" la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate in base alla combinazione di due o tre o quattro punteggi (varianti doppie, triple o quadruple) conseguiti da una o più squadre scelte tra quelle alle quali il concorso si riferisce. Il sistema viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto in basso, secondo l'ordine di scritturazione dei singoli segni di ogni variante. Più specificamente, ciascun segno marcato per la prima squadra, ad iniziare dal primo, viene abbinato con tutti quelli marcati per la seconda squadra e, così via, fino all'esaurimento delle combinazioni previste dallo sviluppo matematico delle varianti apposte nell'accoppiamento. Le eventuali varianti relative ad un incontro successivo vengono sviluppate con i medesimi criteri di cui sopra, con la sola differenza che ciascun pronostico si intende scritto di seguito nell'ordine tante volte quante corrispondono alle colonne ottenute con le varianti precedenti. I pronostici fissi vengono ripetuti per tutte le colonne del sistema.

ART. 6

Deposito e custodia delle matrici

  1. Presso ogni sede di zona dell'ente gestore l'archivio consiste in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e congegno di controllo. Le operazioni di deposito e la custodia di matrici cartacee ed elettroniche sono controllate e sorvegliate dalle commissioni di zona. Di ognuna di esse fanno parte un rappresentante dell'amministrazione delle finanze che la presiede, un rappresentante del C.O.N.I. e un funzionario dell'amministrazione delle finanze, che esercita anche le funzioni di segretario. La commissione di zona verbalizza il numero delle giocate convalidate, il numero delle giocate annullate e procede alla chiusura dell'archivio, custodendone le chiavi.

ART. 7

Individuazione e verifica delle giocate vincenti

  1. Appresi i risultati degli eventi formanti l'oggetto del concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'ente gestore provvede a individuare le schede in cui vi siano giocate che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona. La commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come sopra individuate e in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina le matrici vincenti.

  2. In caso di trasmissione telematica dei dati, la commissione estrae dall'archivio anche i dischi ottici e/o eventuali supporti magnetici e/o capsule-dati, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla visualizzazione e alla eventuale stampa delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileva le giocate recanti colonne vincenti.

  3. Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei, ad eccezione di eventuali collaboratori nominati o autorizzati dall'amministrazione delle finanze, e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegati gli elenchi delle matrici vincenti.

ART.8

Calcolo delle vincite

  1. In ciascuna giocata si consegue un punto per ogni incontro il cui risultato espresso dal numero delle reti o dei canestri regolarmente segnati da ciascuna delle due squadre sia stato esattamente pronosticato. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle vincite a una prima, a una seconda e a una terza categoria. Sono assegnate alla prima, alla seconda e alla terza categoria le giocate nelle quali il pronostico esatto, rispettivamente per tutti gli eventi, per tutti gli eventi meno uno e per tutti gli eventi meno due, risulti dalle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in caso di contestazione.

  2. L'importo complessivo destinato ai premi a norma dell'art. 3 viene diviso nel modo seguente: 40 per cento alla prima categoria, 30 per cento alla seconda categoria e 30 per cento alla terza categoria. Le giocate vincenti di ogni categoria partecipano in parti uguali alla suddivisione del rispettivo montepremi. Il premio conseguito dalle combinazioni vincenti in una categoria inferiore non potrà essere superiore a quello della categoria maggiore; in tal caso le due o tre categorie verranno fuse in una sola.

  3. In mancanza di giocate vincenti con 6 punti il montepremi si cumula con quello della corrispondente categoria nel concorso successivo. Qualora anche in tale concorso non si verifichino giocate vincenti nella prima categoria, la somma dei due montepremi andrà ad incrementare il montepremi del concorso successivo per la stessa categoria e così via fino al concorso nel quale si saranno realizzate vincite con il massimo punteggio. Nel caso in cui tale eventualità si verifichi in occasione dell'ultimo concorso della stagione, il montepremi non assegnato sarà sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. In mancanza di giocate vincenti con 5 punti, il montepremi spettante a questa categoria verrà cumulato a quello della categoria inferiore e ripartito tra tutte le giocate nelle quali siano stati realizzati 4 punti. In mancanza di giocate vincenti con 4 punti, il montepremi spettante a questa categoria verrà ripartito tra le giocate nelle quali sarà realizzato il punteggio più elevato. In mancanza di giocate vincenti con 5 e 4 punti, i montepremi della seconda e della terza categoria saranno fusi in unica categoria e ripartiti fra tutte le giocate nelle quali sarà realizzato il punteggio più elevato.

  4. Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale punteggio finale o parziale definitivo e incontestabile delle partite, quello relativo alle eventuali reti ed ai canestri segnati da ciascuna squadra indicata nell'accoppiamento e concessi dall'arbitro sul campo di gara entro il termine dei tempi regolamentari, salvo che non sia diversamente indicato dell'ente gestore a mezzo Bollettino ufficiale o a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti qualsiasi, non sono influenti agli effetti del concorso. Non sono validi agli effetti del concorso gli incontri il cui svolgimento non avvenga o avvenga in giorno diverso da quello prestabilito, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo o quelli che l'ente gestore, a mezzo di comunicazione ufficiale emessa prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi. In tutti questi casi all'incontro o agli incontri viene attribuito convenzionalmente, a tutti gli effetti, ai fini della determinazione della combinazione vincente, formulata secondo le modalità di cui all'art. 2, il punteggio identico a quello conseguito nel primo incontro inserito nella scheda e regolarmente disputato. Qualora detto incontro non risultasse valido sarà preso in considerazione il punteggio relativo al secondo incontro valido e così via. Qualora nessun evento risultasse valido, l'intero montepremi sarà cumulato con quello del concorso successivo.

  5. Possono essere presi in considerazione gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, ne sia stata data notizia dall'ente gestore a mezzo Bollettino o a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. In tal caso, il termine per il deposito delle matrici nell'archivio verrà fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati.

ART. 9

Bollettino ufficiale dei vincenti e reclami

  1. Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso, pubblica i risultati del concorso e i numeri d'ordine delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria superiore a L.4.000.000.

  2. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria pari o inferiore a L.4.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono state effettuate le giocate, sono elencate in apposito Bollettino ufficiale edito entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso ed in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale oppure il Bollettino ufficiale di ricevitoria è tenuto a far pervenire alla competente sede di zona il tagliando figlia, entro il termine stabilito per i reclami.

  3. Il pronosticatore che si ritenga vincitore con una matrice di cui non siano stati pubblicati gli estremi del contrassegno meccanico, o i cui estremi stessi non risultino pubblicati corrispondentemente al numero delle giocate ritenute vincenti, può chiedere l'eventuale o complementare assegnazione alle categorie riconosciute vincenti del concorso soltanto mediante presentazione di reclamo scritto.

  4. A pena di decadenza di ogni diritto, tale reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, accompagnato dal tagliando figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di L.15.000, restituibili in caso di accoglimento, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dei numeri delle matrici vincenti nel Bollettino ufficiale di ricevitoria.

  5. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 6 procede, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla definizione dell'esito dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni degli elenchi delle matrici vincenti che dovranno essere pubblicate nel Bollettino ufficiale. Provvede, altresì, alla consegna alla sede di zona di tutte le matrici vincenti nonché dei tabulati contenenti la stampa dello sviluppo del/i supporto/i elettronico/i di cui al secondo comma dell'art. 12.

ART. 10

Commissione centrale per esame reclami e determinazione delle quote

definitive da pagare ai vincitori

  1. E' istituita in Roma, presso la direzione generale dell'ente gestore, una commissione centrale composta di un rappresentante dell'Amministrazione delle finanze, che la presiede, di un rappresentante del C.O.N.I. e di un funzionario del Ministero delle finanze che esercita anche funzione di segretario. Tale commissione ha il compito di esaminare i reclami ad essa trasmessi dalle commissioni di zona e di determinare sulla base degli accertamenti delle commissioni stesse, le quote unitarie definitive dei premi da pubblicare nel Bollettino ufficiale. Dopo tale pubblicazione avrà inizio il pagamento dei premi.

  2. Trascorsi 15 giorni da tale pubblicazione cesserà per l'ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti.

  3. Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 9. Resta ferma l'esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale dei vincenti.

  4. Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione alla commissione centrale prevista nel comma 1. Le decisioni della commissione centrale devono essere prese entro trenta giorni dalla data del concorso e devono essere pubblicate nel primo Bollettino ufficiale immediatamente seguente. In tal caso il calcolo delle quote unitarie dei premi viene effettuato comprendendo, provvisoriamente, tra i vincitori anche i reclami predetti, il premio dei quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso dei termini fissati al comma 3, dopodiché, se nessun giudizio è stato promosso, si procede, con i criteri fissati nell'art. 8 al riparto del premio tra i vincitori definitivi; qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

ART. 11

Modalità di pagamento delle vincite

  1. I premi di quota unitaria non superiore a L.4.000.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale. I premi di quota unitaria superiore a L.4.000.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nome a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

  2. Il pagamento dei premi avviene dietro il ritiro del tagliando figlia, escluso qualsiasi equipollente. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto, decorso il termine di decadenza di centoventi giorni di cui al comma 4, semprechè esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte della scheda in possesso dell'ente gestore, sentita la commissione centrale di cui all'art. 10.

  3. Qualora venga richiesto il pagamento di una vincita conseguita su un tagliando figlia non decifrabile, il tagliando stesso costituisce valido documento di legittimazione al pagamento, a condizione che il tagliando matrice corrispondente risulti elencato tra quelli vincenti. La corrispondenza tra le due parti della scheda deve risultare dall'esatto abbinamento tra le due parti del logo prestampato, nonché dalla corrispondenza dei segni di pronostico scritti dal giocatore sulla parte figlia con quelli stampati sul tabulato denominato "elenco vincenti per ricevitoria" archiviato dalla commissione.

  4. Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso. I vincitori decadono di ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedono il pagamento nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente.

ART. 12

Matrice mancante o non integra o non decifrabile

  1. Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente le matrici cartacee o elettroniche che, compilate o ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'art. 6.

  2. Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice cartacea non fosse rinvenuta nell'archivio, la commissione di zona procederà allo sviluppo del supporto elettronico archiviato ai sensi dell'art. 4. Identica procedura viene applicata anche nel caso in cui la matrice cartacea rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o dati di convalida della scheda.

  3. Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico o qualora non sia possibile effettuare lo sviluppo dello stesso, la matrice mancante o non integra o non decifrabile non partecipa al concorso e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa - salvo i casi di dolo o colpa grave - ogni responsabilità tanto dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attività.

  4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle giocate raccolte telematicamente, qualora non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dagli altri supporti elettronici o non fosse leggibile il supporto cartaceo corrispondente.

  5. L'ente gestore, i suoi ausiliari, i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice, del relativo supporto elettronico e del relativo tabulato, ne danno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di svolgimento delle attività rispettive sino alla scadenza del termine di presentazione del reclamo previsto dall'art. 9. Tali matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nell'ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

  6. Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 7, dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici, dei relativi supporti elettronici e degli eventuali tabulati, che hanno efficacia probatoria, ricevuti e custoditi, essi saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota destinata al montepremi. La medesima norma si applica qualora, all'inizio delle operazioni sopra menzionate, dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio o della sua serratura.

  7. Ove le ipotesi di cui al comma precedente dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 7, saranno considerate valide solamente le vincite già accettate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all'art. 9.

ART. 13

Responsabilità del gestore

  1. La responsabilità dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme, è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, al risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata.

  2. Di ogni comunicato relativo allo svolgimento dei concorsi sarà data legale notizia agli interessati, ad ogni effetto, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale di cui all'art. 8 e mediante affissione in apposito albo presso gli uffici di zona.

  3. Il Foro esclusivamente competente per territorio, in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso, è quello di Roma, sede dell'ente gestore.