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Regolamento della Tris
Regolamento
per le scommesse sulle corse dei cavalli
ARTICOLO
1
L'U.N.I.R.E. ai sensi della legge
24-3-42 n. 315 ha la facoltà di esercitare le scommesse sulle corse dei
cavalli, tanto negli ippodromi, quanto fuori di essi, secondo le norme del
regolamento per le Scommesse sulle corse dei cavalli emesso dall'U.N.I.R.E.
medesimo.
La gestione della scommessa TRIS può essere effettuata direttamente
dall'U.N.I.R.E. o per mezzo di propri delegati.
ARTICOLO
2
La scommessa TRIS ha per oggetto i cavalli classificati ai primi tre posti
dell'ordine di arrivo di una corsa prestabilita, il cui campo dei partenti viene
pubblicizzato presso tutte le ricevitorie con comunicato ufficiale, che in
deroga all'art. 7 del regolamento delle scommesse, costituisce il documento che
fa testo ai fini dell'accettazione della scommessa TRIS.
La scommessa si effettua su appositi bollettari o per mezzo di macchine di
convalida o di emissione delle ricevute con le procedure approvate dall'Ente e
dal Ministero delle Finanze.
ARTICOLO
2 bis
E'
in facoltà dell'UNIRE di disporre l'accettazione della scommessa TRIS su
un campo di partenti che preveda la disputa di corse articolate in batterie e
finale. In tal caso i cavalli dichiarati partenti nelle batterie riporteranno un
numero di copertino progressivo dal numero uno al numero totale dei cavalli
partecipanti alle batterie. Tale numerazione è quella che fa testo agli effetti
della scommessa TRIS.Sono considerate vincenti le scommesse che indicano nella
identica successione dell'ordine d'arrivo i cavalli classificati ai primi
tre posti della finale.
L'accettazione di questa particolare scommessa TRIS avrà termine con un
anticipo rispetto all'effettuazione della prima batteria, che verrà stabilito
di volta in volta e tempestivamente notificato al pubblico.
Se uno o più cavalli dichiarati partenti nelle batterie o qualificati per la
finale vengono ritirati, le scommesse seguiranno le norme previste dal
successivo art. 9.6
ARTICOLO
3
La unità di scommessa è di L. 1.000, comprensiva del compenso e rimborso spese
dovuto dallo scommettitore e la scommessa minima non può essere inferiore a due
unità. Il fondo disponibile per vincite è costituito dall'intero complessivo
ammontare delle unità di scommessa, dedotto il prelievo di cui al decreto
ministeriale previsto all'Art. 16 del DPR 640/72. La scommessa dovrà
effettuarsi presso gli uffici di zona del gestore. Potrà anche effettuarsi, a
scelta degli scommettitori, presso i ricevitori autorizzati, presso le Agenzie
Ippiche, gli ippodromi e le Agenzie del TIU, i quali sono obbligati ad osservare
ed a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme del presente
regolamento. La scommessa diverrà valida solo quando sarà depositata presso le
Commissioni istituite presso gli uffici di zona del gestore di cui al successivo
art. 7 e dalle stesse totalizzate.
Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte da apposite insegne
esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali. L'accettazione
della scommessa Tris avrà termine con un anticipo, rispetto all'effettuazione
della corsa designata, che verrà stabilito di volta in volta e tempestivamente
notificato al pubblico. La partecipazione alla scommessa implica la piena
conoscenza e l'accettazione delle norme del presente regolamento nonché di
quelle del Regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui il
presente Regolamento costituisce parte integrante.
ARTICOLO
4
Per ogni scommessa TRIS dovrà essere rilasciata o una ricevuta emessa dalle
apposite macchine o una apposita bolletta a ricalco predisposta dal gestore e
che prevede tre sezioni (figlia, spoglio, matrice). Ogni bolletta è
utilizzabile per la compilazione di una sola scommessa con le unità consentite
dalla bolletta stessa. Ogni bolletta riporta spazi su cui il ricevitore indicherà
il numero della scommessa ed inoltre riporta apposite tabelle con i numeri
progressivi dall'1 al 30 per il 1°, 2° e 3° arrivato. Presa preventivamente
visione del campo dei partenti (esposto presso le ricevitorie) il partecipante
indicherà al ricevitore di marcare o annerire gli appositi spazi corrispondenti
ai numeri dei cavalli prescelti, uno come 1° arrivato, uno come 2° arrivato,
uno come 3° arrivato. Poiché la scommessa minima è di due unità, come
previsto dall'art. 3, lo scommettitore designerà un cavallo come vincente,
ossia primo arrivato, e due cavalli che dovranno classificarsi indifferentemente
al 2° e 3° posto. Qualora venisse designato un numero non compreso nel campo
dei partenti oppure due o più volte lo stesso numero, la scommessa non sarà
comunque soggetta al rimborso.
Dopo la compilazione della bolletta il ricevitore staccherà il tagliando figlia
della scheda e lo consegnerà come ricevuta allo scommettitore, conserverà
unite e custodirà con ogni cura le altre due parti (tagliandi spoglio e
matrice) per farle pervenire al competente ufficio del gestore nel termine da
quest'ultimo fissato. Il gestore separerà le due parti anzidette conservando a
propria disposizione i tagliandi spoglio e depositando le matrici negli archivi
previsti all'art. 7. Le ricevitorie che accetteranno le scommesse Tris a mezzo
delle apposite macchine consegneranno al gestore, nei termini fissati da
quest'ultimo, il tabulato riepilogativo oppure trasmetteranno i dati relativi
alle giocate secondo le modalità approvate dall'Ente e da depositare negli
archivi previsti all'art. 7. È consentita la effettuazione della scommessa
anche su bollette approvate dall'Ente con riquadri nei quali indicare i numeri
dei cavalli designati.
ARTICOLO
5
È consentita la partecipazione alla scommessa anche con speciali bollette a
sistemi, sempre a tre sezioni, intendendosi per sistema la scritturazione
abbreviata delle combinazioni consentite ed in particolare:
-
combinazioni
in ordine derivanti da tre, quattro, n. cavalli;
-
combinazioni
in ordine possibile tra un cavallo designato vincente ed altri n. cavalli
designati (minimo 2);
-
combinazioni
in ordine possibile tra un cavallo designato piazzato al 1° al 2° e al 3°
posto ed altri n. cavalli designati (minimo);
-
combinazioni
in ordine possibile tra due cavalli designati piazzati ad uno qualsiasi dei
primi tre posti ed n. altri cavalli designati;
-
combinazioni
in ordine possibile fra due cavalli designati per uno qualsiasi dei primi
due posti ed altri n. cavalli designati;
-
altre
combinazioni previste dai programmi elettronici approvati dall'Ente.
ARTICOLO
6
Qualora per qualsiasi motivo sulla bolletta risultino indicati cavalli in più
rispetto al suo valore, la stessa parteciperà con le combinazioni possibili
partendo dai cavalli con i numeri più bassi, sia in riferimento ai cavalli
designati come vincenti, piazzati ed in accoppiata, sia per gli n. cavalli
designati nell'ordine. Qualora la bolletta riporti un numero di cavalli minore
di quello consentito, anche per effetto di errate o ripetute designazioni la
stessa parteciperà con le combinazioni derivanti dal numero dei cavalli
designati e non darà diritto a rimborso totale o parziale.
ARTICOLO
7
Il gestore istituirà le Commissioni locali in numero adeguato al miglior
andamento della scommessa. Ogni commissione sarà composta da un Presidente,
designato e nominato dall'U.N.I.R.E., da due rappresentanti del gestore, uno dei
quali esercita anche le funzioni di Segretario. E' altresì istituito un
archivio con armadi muniti di serrature di sicurezza e congegni di controllo ove
la commissione deve archiviare, prima dell'orario ufficiale e comunque prima
della partenza della corsa Tris, tutti i tagliandi 3 (matrice), tutti i tabulati
e/o copie di ricevute relativi a scommesse accertate con sistemi informatizzati
provenienti dagli uffici periferici e dalle ricevitorie autorizzate, dalle
agenzie ippiche, dalle agenzie TIU e dagli ippodromi. La commissione verbalizza
il numero complessivo delle unità di scommessa custodite, gli estremi dei
tagliandi mancanti e non pervenuti e le ricevute annullate a qualsiasi titolo.
Procede quindi entro i termini sindacati alla chiusura dell'archivio.
In conformità all'art. 24 del Regolamento Scommesse, le scommesse Tris che non
siano pervenute alle Commissioni entro l'orario stabilito saranno rimborsate;
del rimborso sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che
dovrà rimanere affisso per un periodo di 8 giorni nei locali dove è stata
accettata la scommessa. L'unico tagliando o documento idoneo a fare stato ad
ogni effetto, anche in casi di contestazione, è quello custodito nell'archivio
a norma del presente articolo. Qualora per qualsiasi motivo, il tagliando n. 3
(matrice) oppure il tabulato riepilogativo di cui all'art. 4, non fosse
rinvenuto nell'archivio, la relativa scommessa deve considerarsi ad ogni effetto
come non avvenuta e lo scommettitore ha diritto solamente al rimborso della
posta pagata dietro consegna del tagliando n. 1 (figlia) in suo possesso,
esclusa nel modo più assoluto ogni possibilità dell'U.N.I.R.E. e dei suoi
ausiliari, del gestore e dei suoi ricevitori autorizzati.
Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui il tagliando
n. 3 (matrice) o il tabulato riepilogativo di cui all'art. 4, rinvenuto
nell'archivio si presenti non integro e non decifrabile in modo da non
consentire l'accertamento dell'esattezza dei pronostici o appaia comunque
alterato o corretto.
ARTICOLO
8
Appresso l'ordine di arrivo ufficiale della corsa TRIS diramato dall'U.N.I.R.E.,
gli uffici di zona del gestore provvedono ad individuare dai tagliandi spoglio
le bollette che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo dei
cavalli classificati ai primi tre posti e che perciò possono essere dichiarate
vincenti anche tenuto conto degli eventi previsti al successo art. 9,
comunicandone i dati alle Commissioni di zona o locali. Gli uffici di zona
rileveranno, inoltre, le unità di scommesse presumibilmente vincenti e
risultanti dallo scrutinio effettuato dalle ricevitorie che hanno accettato la
scommessa con macchine che prevedono la memorizzazione e selezione delle
scommesse accettate.
Anch'esse vanno segnalate alla Commissione locale. La Commissione, previa
constatazione della integrità dell'archivio, estrae dall'archivio le matrici
delle schede, i tabulati e/o ricevute di scommessa segnalate come presumibili
vincenti ed in base alle risultanze del loro contenuto determina le matrici
vincenti. Le operazioni della Commissione saranno descritte su apposito verbale.
Le vincite potranno essere riscosse solo previa presentazione della relativa
ricevuta (tagliando figlia o scontrino emesso dalle macchine autorizzate
dall'Ente di cui all'art. 4). In caso di smarrimento o distruzione della
ricevuta, si perde il diritto alla riscossione della vincita. Non sono ammesse
al riguardo giustificazioni o testimonianze (art. 32 del regolamento delle
Scommesse).
ARTICOLO
9.1
Nel caso che nella corsa designata per la scommessa TRIS, due cavalli in
rapporto di scuderia figurino tra i primi tre classificati dell'ordine di
arrivo, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano tali due
cavalli, indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati, e il cavallo
non facente parte della scuderia al posto esattamente occupato. Se i cavalli che
si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono
considerate vincenti le scommesse che indicano comunque tali cavalli.
ARTICOLO
9.2
Quando si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto in una
corsa designata per la scommessa TRIS, sono considerate vincenti le scommesse
TRIS che indicano comunque ai primi due posti i cavalli classificati in parità
e al terzo posto il cavallo classificato terzo nell'ordine di arrivo. Le quote
si determinano nel modo seguente:
-
dal
totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
-
dal
disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su
tutte le combinazioni vincenti;
-
la
differenza così ottenuta si divide in due parti uguali (quando su entrambe
le combinazioni vincenti siano state effettuate scommesse);
-
successivamente
si determina per ognuna delle due combinazioni vincenti il quoziente tra il
risultato ottenuto con l'operazione di cui al precedente punto e il numero
delle unità di scommessa risultanti su ciascuna combinazione;
-
infine,
sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si
ottengono le due quote.
Se
i cavalli in parità al primo posto sono tre, sono considerate vincenti le
scommesse che indicano tutti e tre i cavalli in parità indipendentemente
dall'ordine in cui sono stati designati. Le quote per le tre combinazioni
vincenti si determinano in analogia a quanto sopra disposto per il caso di parità
tra due cavalli.
ARTICOLO
9.3
Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo
posto, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano al primo posto
il cavallo classificato primo, e, comunque, due dei cavalli classificati in
parità. In questo caso le quote vengono determinate nel modo seguente:
-
dal
totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
-
dal
disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su
tutte le combinazioni vincenti; la differenza così ottenuta si divide in
tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti e sulle quali siano
state effettuate scommesse;
-
successivamente
si determina per ogni combinazione vincente il quoziente tra il risultato
ottenuto con l'operazione di cui al precedente punto e il numero delle unità
di scommessa risultanti su ognuna delle combinazioni;
-
infine,
sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si
ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti.
ARTICOLO
9.4
Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il terzo posto
sono considerate vincenti le scommesse che indicano esattamente nell'ordine i
cavalli classificati al primo e al secondo posto e al terzo uno qualunque dei
cavalli classificati in parità. Le quote si determinano analogamente a quanto
previsto per il caso di cui al precedente punto 9.3.
ARTICOLO
9.5
Nel caso che nessuna scommessa indichi nell'esatta successione dell'ordine di
arrivo i cavalli classificati ai primi tre posti della corsa designata, sono
considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano tutti e tre i suddetti
cavalli indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati. Nel caso che
nessuna scommessa soddisfi a tale condizione, il disponibile per vincite viene
conglobato con quello della successiva scommessa TRIS.
ARTICOLO
9.6
Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa designata per la scommessa
TRIS vengono ritirati, tutte le ricevute nelle quali figurano uno o più di tali
cavalli potranno essere sostituire con analoghe ricevute unicamente nello stesso
punto di accettazione in cui sono state scommesse e fino al momento di chiusura
dell'accettazione della scommessa; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad
accettazione aperta. Dopo la chiusura dell'accettazione, a partire dal momento
della diramazione della quota TRIS, saranno rimborsate, entro i successivi otto
giorni, le sole unità di scommessa nelle quali figurino due o più cavalli
ritirati e/o non regolarmente partiti (art. 12 del regolamento delle Scommesse),
mentre tutte le unità di scommessa nelle quali figuri uno solo dei cavalli
ritirati o non regolarmente partiti, non saranno rimborsate ma contabilizzate al
fine di costituire un disponibile separato.
Tale importo sarà suddiviso tra quelle scommesse che hanno designato gli altri
due cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo. La quota relativa non
potrà in nessun caso essere superiore alla quota TRIS; in tal caso si costituirà
un unico disponibile da suddividere tra i vincitori con la terna arrivata e gli
scommettitori che hanno designato gli altri due cavalli nell'esatta successione
dell'ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel
caso in cui nessuna scommessa realizzi la designazione degli altri due cavalli
si applicano i disposti dell'art. 9.5.
ARTICOLO
9.7
Qualora nell'ordine di una corsa designata per la scommessa TRIS figurino meno
di tre cavalli, tutte le scommesse TRIS saranno rimborsate.
ARTICOLO
9.8
Qualora una corsa Tris non fosse disputata e, a norma dello specifico
"Regolamento per la corsa Tris", la stessa sia rinviata al giorno
successivo, le scommesse non saranno rimborsate restando valide per tale giorno.
Qualora una corsa tris non fosse definitivamente disputata, tutte le scommesse
saranno rimborsate.
ARTICOLO
10
Un bollettino ufficiale edito dal gestore pubblicherà l'orario di svolgimento
della corsa, i nomi dei cavalli partecipanti, i numeri di partenza loro
assegnati, l'eventuale rapporto di scuderia ed ogni altra indicazione richiesta
dal Regolamento delle Scommesse; sul bollettino saranno indicati l'ordine di
arrivo ufficiale, la quota definitiva dell'ultima corsa Tris precedentemente
disputata e l'eventuale quota dell'accoppiata connessa al cavallo non
regolarmente partito. Presso ogni ufficio del gestore saranno disponibili gli
elenchi delle bollette vincenti dal giorno successivo alla effettuazione della
corsa.
ARTICOLO
11
È istituita una Commissione Centrale con sede in Roma, composta dal Presidente,
preferibilmente scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione UNIRE, dal
Direttore Generale UNIRE o da altro dirigente dell'Ente, dal Presidente del
Collegio Sindacale o da altro Sindaco, da un funzionario UNI-RE in qualità di
segretario, tutti designati e nominati dall'UNI-RE, da un rappresentante del
gestore designato dallo stesso e nominato dall'UNIRE. Commissione si intende
regolarmente costituita con la presenza della metà dei componenti. Tale
Commissione ha il compito di determinare, sulla base dei dati trasmessi dalle
commissioni di zona di cui all'art. 7, il totale delle unità vincenti e le
quote unitarie definitive da pubblicare sul bollettino ufficiale previsto
dall'art. 10.
ARTICOLO
12
Il pagamento delle vincite avviene dietro ritiro del tagliando figlia della
bolletta o scontrino emesso dalle apposite macchine autorizzate dall'Ente di cui
all'art. 4 escluso qualsiasi equipollente. Viene eseguito entro i successivi
otto giorni dalla data di effettuazione della corsa presso le agenzie ippiche,
ippodromi, agenzie TIU e ricevitorie ove è stata effettuata la scommessa,
secondo le modalità e i termini pubblicati sul bollettino ufficiale ed entro
venti giorni dalla data di effettuazione della corsa presso gli uffici del
gestore.* Le norme di cui sopra sono valide anche per rimborsi, limitatamente
agli otto giorni successivi alla corsa. Trascorsi i termini suindicati decade
ogni diritto di riscossione.
(*la presente norma è superata dal DPR 169/98)
Così sostituito dall'art. 10 del D.P.R.
169 dell'8 Aprile 1998 :
Pagamento
delle vincite
1. Il
pagamento delle scommesse vincenti è effettuato dopo il segnale di convalida
dell'ordine di arrivo, per le scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione
delle quote, per le scommesse al totalizzatore, unicamente dietro presentazione
delle ricevute delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le
cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte
indicazioni. Non può procedersi al pagamento di ricevute di scommesse nelle
quali è indicato un orario di emissione posteriore a quello di partenza della
corsa: in tal caso, è riconosciuto il diritto al solo rimborso dell'importo
scommesso risultante dalle ricevute presentate.
2. Le
vincite sono riscosse nel luoghi dove è stata effettuata la scommessa. Al
periodo di chiusura per qualsiasi motivo delle sedi di pagamento corrisponde una
interruzione di uguale durata del termine di cui all'articolo 9, comma 4, e di
cui al comma 3 del presente articolo.
3. Lo
scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento
entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto
della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono
acquisite dall'UNIRE.
ARTICOLO
13
Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 8 dovesse
verificarsi, per cause di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle
matrici ricevute o custodite, o dei tabulati riepilogativi di cui all'art. 4, le
matrici e/o tabulati distrutti saranno esclusi dalla scommessa e i relativi
concorrenti avranno diritto solamente al rimborso. La medesima norma sarà
applicata qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere
constatata la non integrità dell'archivio. Ove le ipotesi di cui ai due comma
precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste
dall'art. 8, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e
verbalizzate.
ARTICOLO
14
Di ogni comunicato relativo allo svolgimento della scommessa sarà data legale
notizia agli interessati, ad ogni effetto, mediante pubblicazione del bollettino
ufficiale di cui all'art. 10, e mediante affissione in apposito albo presso gli
uffici del gestore.
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