<%@ Language=Vbscript %> <% option explicit %> Ricevitorie.it - Servizi Scommesse: norme generali

Norme Generali

 Totalizzatore

Controversie

Scommesse a quota fissa

Regolamento sulle scommesse sportive


NORME GENERALI

Art.1
ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE

  1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea riguardanti gli sport olimpici.

  2. Agli effetti del presente regolamento assume la qualifica di gestore il C.O.N.I. se direttamente organizza ed esercita l'attività di scommessa. E' considerato altresì gestore il concessionario che provvede con propria organizzazione all'esercizio delle scommesse.


Art.2
CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE

  1. Il C.O.N.I. può attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa a persone fisiche, società ed altri enti con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

    • trasparenza dell' assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;
    • potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;
    • omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;
    • eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;
    • garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri enti e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;
    • previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze;
    • durata non inferiore a sei anni;
    • l'accettazione delle scommesse avviene nei locali nei quali non si svolgono attività diverse dalla accettazione di scommesse.


  2. Il C.O.N.I., entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che intende mettere a gara nell'anno successivo.
  3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate, su proposta del C.O.N.I., le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento, anche nella ipotesi di cui al comma 9.
  5. Il trasferimento della concessione è consentito previa autorizzazione del Ministero delle finanze.
  6. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al C.O.N.I. l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza delle condizioni di cui al presente comma comporta la decadenza della concessione.
  7. Il C.O.N.I. affida la gestione delle scommesse a totalizzatore o a quota fissa ai singoli soggetti di cui al comma 1, con propria delibera. La gestione delle scommesse a quota fissa è affidata ad almeno due concessionari.
  8. Il C.O.N.I., nel caso di singole concessioni a diversi soggetti, provvede all'autorizzazione di tutti i punti di accettazione.
  9. Il C.O.N.I. effettua direttamente la gestione del totalizzatore nazionale oppure l'affida a terzi con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria. E' vietata la partecipazione alla gara ai soggetti ai quali è affidata, ai sensi dei commi precedenti, la concessione per l'esercizio delle scommesse.
  10. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di partecipazioni in società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e di concessioni per l'accettazione delle scommesse.



Art.3
DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI


  1. 1. Il C.O.N.I., d'intesa con il Ministero delle finanze, con propria delibera dichiara la decadenza dalla concessione:

    • quando è accertato il venire meno di uno dei requisiti o delle condizioni stabilite per l'attribuzione della concessione dal presente regolamento o dal relativo bando;
    • quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2;
    • in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;
    • per inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 7.


  2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, il C.O.N.I. revoca la concessione quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla convenzione, nonché dalla normativa tributaria.
  3. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, nè direttamente nè per interposta persona nè per il tramite di società, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, all'attribuzione di nuove concessioni.
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci di controllo delle società concessionarie.

Art.4
SCOMMESSE AMMESSE


  1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.
  2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, è ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo le specifiche modalità indicate nel presente regolamento.
  3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore ed il gestore delle scommesse.
  4. L'unità di scommessa e la scommessa minima sono fissate con delibera del C.O.N.I.
  5. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore e qualunque forma di scommessa non contemplata nel presente regolamento.
  6. Nuovi sistemi di scommessa, fra quelli effettuati a totalizzatore e a quota fissa, e nuove modalità di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sono stabilite, anche, su proposta del C.O.N.I., con decreto del Ministro delle finanze.

Art.5
OGGETTO DELLE SCOMMESSE

  1. Le scommesse hanno per oggetto i risultati parziali o finali di qualsiasi competizione sportiva di cui all'articolo 1, ovunque organizzata o svolta sotto il controllo del C.O.N.I.
  2. Le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle competizioni stesse purché riscontrabili ed esattamente determinabili dai referti arbitrali.

Art.6
PROGRAMMA UFFICIALE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

  1. Il C.O.N.I., d'intesa col Ministero delle finanze, stabilisce quali sport, di anno in anno, e, con cadenza almeno mensile, quali avvenimenti sono ammessi alle scommesse.
  2. Il C.O.N.I. rende pubbliche le competizioni sportive oggetto delle scommesse con un programma ufficiale redatto periodicamente e comunicato al Ministero delle finanze. Tale programma costituisce il documento in riferimento al quale le scommesse sono accettate. In esso sono riportati per ogni avvenimento la data, l'ora d'inizio, il luogo di svolgimento, nonché i tipi di scommessa ammessi e la relativa unità base di scommesse.
  3. Sulla base del programma ufficiale di cui al comma 2 il gestore redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del gioco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. Il gestore pubblica settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le quote di apertura in relazione a ciascun evento oggetto di scommessa e le altre notizie utili per l'effettuazione delle scommesse.
  4. Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliate sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

Art.7
ACCETTAZIONE DELLE SCOMMESSE

  1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall'autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, il quale è esposto al pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse.
  2. E' vietata ogni forma di intermediazione.
  3. Il termine dell'accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l'inizio ufficiale della competizione sportiva.
  4. Le modifiche dell'orario di inizio delle competizioni comportano, in caso di posticipazione e se tempestivamente comunicate, il protrarsi del termine di accettazione; in caso di anticipazione, le modifiche comportano il rimborso delle scommesse accettate.


Art.8
VALIDITA’ DELLE SCOMMESSE E DEI RISULTATI
CHE NE COSTITUISCONO L’OGGETTO

  1. La scommessa è considerata valida quando il risultato dell'avvenimento è convalidato sul campo e quando l'avvenimento è rinviato ed effettuato il giorno successivo a quello in programma. La scommessa è considerata non valida quando l'avvenimento non si è svolto e quando nessun concorrente si è classificato.
  2. Nel caso di scommesse su risultati parziali o su altri fatti connessi alla competizione, la scommessa è comunque valida quando il risultato nella stessa pronosticabile è già maturato sul campo, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento è sospeso o annullato.
  3. Nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre, è consentita la sostituzione della scommessa prima dell'inizio dell'avvenimento; le scommesse non sostituite sono ritenute valide nei loro termini.
  4. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.
  5. Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente del risultato conseguito e convalidato sul campo, desunto dai referti arbitrali. Il risultato è tempestivamente reso pubblico dal C.O.N.I.; le eventuali modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull' esito delle scommesse effettuate.
  6. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce.


Art.9
RIMBORSI

  1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso quando:

    • nel caso di avaria ai sistemi informatici, non sia consentita la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;
    • la scommessa è considerata non valida;
    • si verifica l'ipotesi di cui al comma 4, dell'articolo 7.


  2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono state accettate.
  3. L' importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta della scommessa.
  4. Lo scommettitore decade dal diritto di rimborso se non chiede la restituzione della somma scommessa entro 60 giorni decorrenti da quello di effettuazione dell'ultimo avvenimento considerato nella scommessa medesima. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso subito dopo l'affissione del comunicato di cui al comma 2. I rimborsi non richiesti entro il termine predetto sono acquisiti dal C.O.N.I.

Art.10
RICEVUTA DELLA SCOMMESSA

  1. La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalità di cui all'articolo 15.
  2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.
  3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta che gli estremi della scommessa sono conformi alla richiesta; non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.
  4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata.
  5. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, è consentita la sostituzione di una ricevuta con altra di uguale importo, previo annullamento della precedente ricevuta.
  6. Se si riscontra, prima della chiusura dell'accettazione del gioco, che una ricevuta è priva dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso, o è illeggibile, la scommessa può essere annullata a richiesta dello scommettitore.


Art.11
PAGAMENTO DELLE VINCITE

  1. Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato subito dopo la convalida del risultato e la diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore e dopo la convalida del risultato per le scommesse a quota fissa, unicamente dietro presentazione della ricevuta delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. L'importo pagato per vincita, la data e l'orario dell'avvenuto pagamento risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta delle scommesse.
  2. Il pagamento delle scommesse vincenti al totalizzatore, di importo unitario superiore a lire 30.000.000, è effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo alla diramazione delle quote.
  3. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove è stata effettuata la scommessa. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di effettuazione della gara oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite da C.O.N.I.


Art.12
ATTRIBUZIONE DEI PROVENTI

  1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse da destinarsi al C.O.N.I., al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale.

Art.13
UFFICIO COMPETENTE

  1. Competente per l'accertamento dell'imposta unica è l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle scommesse relative alle gare sportive. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate è competente l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. I funzionari del Ministero delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.


Art.14
DICHIARAZIONE D’INIZIO DI ATTIVITA’

  1. I concessionari per l'esercizio delle scommesse muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, presentano, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telemetica, la dichiarazione di inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate, all'ufficio competente e prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.
  2. I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attività adottati dal C.O.N.I. sono comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al C.O.N.I. per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art.15
MODALITA’ DI EMISSIONE DELLE RICEVUTE DELLE SCOMMESSE

  1. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al sistema centrale, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa.
  2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del Ministero delle finanze.


Art.16
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

  1. A chiusura di ogni giornata di gara, il sistema provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte al totalizzatore e accettate a quota fissa.
  2. Il gestore versa l'imposta unica, calcolata con l'aliquota del 5 per cento sull'intero importo pagato per ogni singola scomessa, alle sezione competente di tesoreria provinciale dello Stato negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento è effettuato secondo le modalità indicate nell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
  3. Il gestore può delegare il versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi.

Art.17
RAPPORTI CON ALTRI TRIBUTI

  1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è compresa nell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni.
  2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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