1. Il presente regolamento definisce le
regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese
quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi
all'attività di vendita degli stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi
pronostici Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio e Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
- Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso
ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
- Cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a
caratura, anche speciale, e costituisce ricevuta di partecipazione;
- Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso
ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
- Colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal
partecipante, relativamente al concorso pronostici Totocalcio; i nove
pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al
concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
- Combinazione unitaria, relativamente al concorso pronostici Totogol, gli otto
numeri corrispondenti agli otto eventi, indicati nella schedina di gioco, per i
quali il partecipante pronostica che sarà realizzato il più elevato numero di
reti nonché il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4 eventi
ulteriori, per il quale il partecipante pronostica che sarà realizzato il più
elevato numero di reti;
- Commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e
verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura
dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla
determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle
quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi
pronostici su base sportiva;
- Concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura
ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche
relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
- Concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni
pubbliche relative ai concorsi pronostici;
- Concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli
eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del
partecipante;
- Concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio indica
l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate,
prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici
"il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici
"il9" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione
del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso
pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale
abolizione del concorso stesso;
- Concorsi Pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
- Evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il9",
un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione
temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un
pronostico; per il concorso pronostici Totogol, indica un avvenimento sportivo
od una frazione di avvenimento sportivo;
- Giocata, la scritturazione di una serie di colonne o combinazioni unitarie su
un'unica schedina di gioco;
- Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
- Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di
una giocata sistemistica;
- Giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal
concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una
giocata o di una giocata sistemistica;
- Giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e
l'abbinato concorso pronostici "il9", la scritturazione abbreviata, su un'unica
schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione
di due o tre pronostici, vale a dire varianti doppie o triple, per uno o più
degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol, la
scritturazione abbreviata di una serie di combinazioni unitarie derivanti dalla
espressione di un numero maggiore di pronostici rispetto agli 8 richiesti o da
un numero maggiore di pronostici rispetto all'unico richiesto per il gruppo
speciale di 4 eventi ulteriori;
- Giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal
partecipante; la giocata valida determina le colonne o combinazioni unitarie
valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne o combinazioni
unitarie vincenti;
- Jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non
distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a
punteggio di 1^ categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria
del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9",
abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non
distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a
punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
per il concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non
distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a
punteggio di 1^ o di 2^ categoria e riassegnati, corrispondentemente, alla 1^ od
alla 2^ categoria del concorso immediatamente successivo;
- Operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura
di servizi di gioco;
- Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
- Posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria o
combinazione unitaria giocata;
- Premio precedente di partecipazione , il premio assegnato al partecipante, in
base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva,
subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura
dell'accettazione;
- Premio successivo di partecipazione, il premio, assegnato successivamente alla
proclamazione della combinazione o colonna unitaria vincente, al partecipante,
in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base
sportiva, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di
partecipazione attestante una precedente giocata non vincente un premio a
punteggio;
- Premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità
definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della
riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti
attraverso i pronostici espressi in ogni colonna o combinazione unitaria
precedentemente giocata;
- Punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario
nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario
medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione,
abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un
punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei
premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
- Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di
gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore,
che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato
telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto
con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di
determinata entità;
- Resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di
vincita;
- Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione
della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita,
l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio;
- Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla
differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al
concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento,
il compenso relativo agli stessi punti di vendita e le vincite da essi pagate
nell'arco della settimana contabile di riferimento;
- Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata
del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano
i concorsi pronostici;
- Schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono
stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i
pronostici espressi dal partecipante;
- Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario
e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici,
l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire
ai partecipanti;
- Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da
AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri,
eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;
- Totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal
CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, così come previsto
dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata
di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30
giugno 2003.
TITOLO I
Norme generali relative a concorsi a pronostici
Art. 2 Oggetto dei concorsi pronostici
1. L'oggetto dei concorsi pronostici consiste
nell'esprimere il pronostico sugli eventi sportivi previsti dallo specifico
concorso pronostici.
Art. 3 Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco
1. La partecipazione al concorso
avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta
dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero per via telematica o telefonica.
Le modalità di partecipazione in via telematica o telefonica sono stabilite dal
direttore generale di AAMS ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 15
febbraio 2001, n. 156.
2. E' consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate
sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso, di cui
all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio spettante al
punto di vendita. L'importo della posta è determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 18
ottobre 2001, n. 383.
Art. 4 Ricevuta di partecipazione
1. La partecipazione al concorso, se
effettuata presso i punti di vendita, è attestata unicamente dalla ricevuta di
partecipazione emessa dal terminale di gioco. Per le giocate effettuate in via
telematica o telefonica, il direttore generale di AAMS individua, con il decreto
di cui all'articolo 3, comma 1, anche la disciplina relativa alle modalità di
attestazione di partecipazione.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta con
quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco è a carico del partecipante,
il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformità. In caso di
difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i
centottanta secondi successivi all'accettazione della giocata, purché
l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di riferimento è quello
del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, non sono annullabili le
giocate per le quali è stato riscosso un premio precedente di partecipazione e
quelle a caratura.
4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal
concessionario per cinque anni.
Art. 5 Ripartizione della posta
1. La posta dei concorsi pronostici è
ripartita, secondo quanto già disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117,
dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall'articolo 27 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'articolo 2 del decreto legislativo 2
dicembre 1999, n. 464 e dall'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, nelle
seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita: 8%;
b) montepremi: 34,65%;
c) contributo CONI: 18,77%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%;
e) imposta unica: 30,42%;
f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.
Art. 6 Conservazione e protezione dei dati delle
giocate
1. Ogni singola giocata registrata dal
totalizzatore nazionale è successivamente archiviata con modalità che ne
consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui
all'articolo 7, sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su
supporto non riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed i
supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla
commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al comma 3.
Art. 7 Commissione di controllo
1. La commissione di controllo è
istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata.
2. La commissione è composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente generale, che la
presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da un dipendente di
AAMS con qualifica non inferiore alla categoria C1.
4. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
5. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti dal
presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi
devono essere inviati per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente
entro i termini di decadenza previsti dal successivo articolo 17 accompagnati
dal pagamento di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti
di segreteria. Le decisioni della commissione di controllo sono prese entro
trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo
bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione.
6. E' fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione di
controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.
Art. 8 Pubblicità
1. Tutte le comunicazioni relative a
ciascun concorso sono pubblicate su un bollettino ufficiale affisso presso gli
uffici, centrali e periferici, di AAMS e presso ogni punto di vendita. Il
bollettino ufficiale è trasmesso, anche per via telematica, ai concessionari,
che ne trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il
montepremi, la colonna o la combinazione unitaria vincente, le quote di vincita
e l'elenco delle giocate aventi diritto ai premi successivi di partecipazione,
sono comunicati ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il
giorno successivo alla data di proclamazione delle giocate vincitrici dei premi
successivi di partecipazione.
3. Copia del presente regolamento è esposta in ogni punto di vendita in modo da
consentire a chiunque di prenderne visione.
TITOLO II
Gestione dei flussi finanziari dei concorsi pronostici
Art. 9 Raccolta degli incassi delle giocate e
compenso ai punti di vendita
1. La raccolta delle giocate dei
concorsi pronostici è effettuata dai concessionari attraverso i punti di vendita
collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla osta alla vendita dei concorsi
pronostici.
2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai punti di vendita e
dagli stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari netti.
Art. 10 Rendicontazione di riferimento ai fini
delle movimentazioni finanziarie
1. Al singolo concessionario è fornita
la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del totalizzatore
nazionale, relativamente alla settimana contabile di riferimento. Il rendiconto
della gestione finanziaria è messo a disposizione del concessionario, entro la
fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di
riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui è
chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di cui al
punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana
contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione nella settimana
contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile di
riferimento.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della
concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria
di cui al comma 1, lettera a).
Art. 11 Verifica delle ricevute di
partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione, in
originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore
valido per la riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il
concessionario verifica, attraverso i punti di vendita con esso collegati e
attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi superiori a 3.000,00
(tremila/00) Euro, l'eventuale non contraffazione materiale della ricevuta di
partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in
essa contenuti.
Art. 12 Modalità di pagamento delle vincite
1. I concessionari pagano le vincite di
propria competenza secondo le modalità previste dai successivi articoli 13, 14 e
15.
2. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione vincenti
e pagate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati, per
un periodo di 5 anni.
Art. 13 Modalità di pagamento delle vincite di
importo fino a 3.000,00 euro
1. I possessori di ricevute di
partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00 euro, possono recarsi,
a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la
giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo
concessionario per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa, secondo le
modalità previste dal precedente articolo 11, il pagamento del premio in
contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario cui è collegato
il punto di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di
vendita è pubblicizzato il concessionario con cui esso è collegato.
Art. 14 Modalità di pagamento delle vincite di
importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di
importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro può avvenire
attraverso due distinte modalità: a) entro 45 giorni solari dalla data di
comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di
partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non
superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli
istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet
www.aams.it, per la riscossione del premio. La riscossione avviene, a seguito di
invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è
stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa
verifica secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, mediante
accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta
di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti,
presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso
i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione,
secondo le modalità previste dal precedente articolo 11. La riscossione avviene,
in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto
corrente bancario del vincitore stesso oppure in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di
20 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla
lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della
ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).
Art. 15 Modalità di pagamento delle vincite di
importo superiore a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di
importo superiore a 100.000,00 euro può avvenire attraverso due distinte
modalità: a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli
esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di
importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi
sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato
sul sito internet www.aams.it, per la riscossione del premio. La riscossione
avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte
dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione,
della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste dal
precedente articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito
cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente
bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario
di presentazione della ricevuta.
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei
premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità
previste dal precedente articolo 11. La riscossione avviene, in base alla
richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente
bancario del vincitore stesso oppure in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di
23 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla
lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della
ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).
Art. 16 Versamenti al concessionario per il
pagamento delle vincite
1. AAMS, con cadenza bisettimanale,
sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente
agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti verificate
dal singolo concessionario, effettua il versamento, sul conto corrente
comunicato ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attività oggetto
della concessione ed ad esso intestato, dell'importo complessivo dei premi di
cui ai precedenti articoli 14 e 15. Il concessionario provvede al versamento dei
premi a ciascun vincitore con le modalità indicate dallo stesso, entro e non
oltre i termini di cui ai precedenti articoli 14 e 15.
Art. 17 Termini di decadenza
1. Ferma la sussistenza del credito maturato i
vincitori decadono dal diritto alla riscossione dei premi presso i punti di
vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di
partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui al precedente
articolo 11, nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi.
TITOLO III
Norme relative al concorso pronostici Totocalcio
Art. 18 Oggetto del concorso pronostici
Totocalcio
1. Il concorso pronostici Totocalcio
consiste nell'esprimere quattordici pronostici sull'esito di quattordici eventi,
connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.
Art. 19 Modalità di indicazione dei pronostici
1. I pronostici possono essere
effettuati, presso il punto di vendita, ad opera del partecipante,
contrassegnandoli su una schedina di gioco ovvero mediante dettatura.
2. I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionali 1, X, 2:
a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali è richiesto il
pronostico sull'esito finale o parziale della partita stessa, con il segno 1 si
pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento, con il
segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento
e con il segno X si pronostica il loro pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali è richiesto il
pronostico sull'esito conseguito da singoli competitori o squadre, per ogni
singolo nome: con il segno 1 si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto;
con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il segno 2 si indica il
piazzamento oltre al 6° posto o la mancata classificazione del competitore o
della squadra;
c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed internazionali di
calcio o di altre manifestazioni sportive suddivise in gironi, batterie o
gruppi, per i quali è richiesto il pronostico riguardo il piazzamento delle
squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento al 1° posto; con il segno X
si pronostica il piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si pronostica il
piazzamento dal 3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei gironi,
nelle batterie o nei gruppi in cui risultano inserite;
d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo per i quali è richiesto il
pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la
vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4° set, con il
segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento
entro il 4° set e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due
squadre al 5° set;
e) nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i quali è
richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si
pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro i
tempi regolamentari, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda
squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si
pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi supplementari.
3. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totocalcio contengono:
a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre caselle per ogni evento,
contraddistinte dai segni convenzionali 1, X, 2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide
per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero
d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino
ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dello stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco
contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno convenzionale 1, X, 2,
corrispondente al risultato pronosticato.
6. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata
massima relativa al concorso pronostici Totocalcio non può superare le 8.192
colonne unitarie.
Art. 20 Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Per le giocate sistemistiche
effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il
sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle
colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono
comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del
partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono
riportati gli elementi previsti all'art. 21, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalità di
sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del
partecipante e la forma di certificazione della giocata sono definite dal
decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne unitarie.
Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole
di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il
numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 e un massimo di
99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore
complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per
il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene
almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore
nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale
delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola
di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di
Euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata,
assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte,
consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale
quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi realizzati con
l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente
vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da
riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura
speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale
di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di
partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal
concessionario.
Art. 21 Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione è
emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e
registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco
emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata,
assegnata dal totalizzatore nazionale;
j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di
gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di
vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
Art. 22 Tipologie dei premi del concorso e loro
assegnazione
1. Il concorso pronostici Totocalcio
assegna tre tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione, premi
successivi di partecipazione e premi a punteggio; solo i premi precedenti di
partecipazione sono cumulabili con le altre due tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo
l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della
stessa, alle colonne unitarie accettate, ai fini del concorso pronostici
Totocalcio, alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna
unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di
100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione sono sorteggiati tra tutte le giocate
valide di ogni concorso pronostici Totocalcio, secondo le modalità di cui ai
successivi commi 7, 8 e 9; tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui
risultano valide meno di 1.000.000 di colonne. I premi successivi di
partecipazione sono divisi, a loro volta, nelle seguenti due tipologie:
a) premi allo zero, dell'importo unitario pari a 4.000,00 euro, assegnati per
sorteggio alle giocate in cui sono presenti colonne unitarie con zero punti e
che non hanno conseguito premi a punteggio di cui al successivo comma 11;
b) premi alle altre categorie non vincenti, dell'importo unitario pari a
2.000,00 euro, assegnati per sorteggio alle giocate in cui sono presenti colonne
unitarie con punteggio diverso da quello di cui alla precedente lettera a), e
che non hanno conseguito premi a punteggio di cui al successivo comma 11.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione in
ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne valide; il numero complessivo
delle colonne valide del concorso è arrotondato per difetto al milione.
5. I premi di cui al comma 3, lettera a), sono in numero pari al 33 per cento
del numero totale dei premi successivi di partecipazione di cui al comma 4; nel
caso in cui l'applicazione di tale percentuale determini un numero con decimali,
si applica il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore; in ogni caso il
numero dei premi di cui al comma 3, lettera a), non può essere superiore a 3.
6. I premi di cui al comma 3, lettera b), sono pari al numero totale dei premi
successivi di partecipazione di cui al comma 4, dedotto il numero dei premi di
cui al comma 3, lettera a).
7. Con riferimento ai premi di cui al comma 3, lettera a), tra tutte le giocate
che non hanno conseguito premi a punteggio ed in cui sono presenti colonne
unitarie con zero punti, vengono sorteggiate tante giocate vincenti quanti sono
i premi assegnabili in base al criterio di cui al precedente comma 5.
8. AAMS, con riferimento ai premi di cui al precedente comma 3, lettera b),
provvede:
a) al sorteggio di una categoria di punteggio diversa da zero, tra quelle non
comprese nelle categorie di vincita previste per i premi di cui al successivo
comma 11;
b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le giocate
in cui sono ricomprese le colonne unitarie corrispondenti alla categoria
individuata alla precedente lettera a);
c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui alla
precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi di partecipazioni
assegnabili in base al criterio previsto dal precedente comma 6.
9. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene, alla presenza
della commissione di controllo che ne verifica la regolarità, entro le ore 24,00
del giorno successivo alla determinazione della colonna unitaria vincente. I
sorteggi di cui ai precedenti commi 3, lettera a), e 8, lettera c), avvengono in
base ai seguenti criteri:
a) ordinamento delle giocate in funzione del codice univoco assegnato dal
totalizzatore nazionale e relativa numerazione progressiva delle giocate stesse;
b) archiviazione delle giocate ordinate, di cui alla lettera a), su supporto
magnetico non riscrivibile;
c) estrazione, attraverso un apposito programma software, le cui caratteristiche
tecniche sono definite con decreto del direttore generale di AAMS, di numeri
casuali che individuano la posizione delle giocate vincenti nell'ambito
dell'archivio di cui alla lettera b). Il programma software prevede
l'inserimento dei parametri riguardanti il numero delle giocate sorteggiabili
nonché il numero, definito ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, dei premi da
assegnare.
10. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in
ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna
unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato sia stato
esattamente pronosticato.
11. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di vincita:
a) 1^ categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2^ categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3^ categoria, per le colonne unitarie con 12 punti.
Art. 23 Validità dei risultati
1. Ai fini della determinazione della
colonna unitaria vincente del concorso è assunto, quale esito definitivo e
incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS
in conformità alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle
autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri
provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello
prestabilito;
b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione
di controllo in conformità alle prime comunicazioni del CONI;
c) che AAMS dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante
pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. Sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di
forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento
rinviato è stabilita in giorno diverso da quello immediatamente successivo,
l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e rientra nella
disciplina prevista dal successivo comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati
quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante
pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il
termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio
dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti
anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più
eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è loro
attribuito convenzionalmente il segno per essi percentualmente più pronosticato,
risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le
percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento,
la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, è
convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2.
7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di sette, sono nelle
condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), è attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante,
per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di sette eventi, sono nelle condizioni di cui al
precedente comma 3, lettera c), è facoltà di AAMS anticipare la chiusura
dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie
corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento
percentualmente più pronosticati, così come risultante dalle elaborazioni del
totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra
decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici
su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il
seguente ordine: 1, X, 2.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che
il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è
annullato.
Art. 24 Composizione del montepremi da ripartire
tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso
pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso,
di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); b) dei resti del concorso precedente; c)
di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore
generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti
provenienti dagli sponsor. 2. Il montepremi di cui al precedente comma 1 è
incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo,
dell'eventuale jackpot.
Art. 25 Calcolo e comunicazione delle quote di
vincita, eventuale mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi del
concorso di cui all'art. 24, comma 1, si deduce l'importo dei premi di
partecipazione, sia precedenti che successivi, così determinando la quota del
montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio. 2. L'importo da
destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio è determinato nel modo
seguente: a) il 40% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, è assegnato alle vincite di 1^ categoria, incrementato dell'eventuale
jackpot, di cui all'art. 24, comma 2; b) il 30% del montepremi del concorso, da
destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2^ categoria; c) il
30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato
alle vincite di 3^ categoria. 3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria
ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota
unitaria di vincita della categoria. 4. In mancanza di colonne unitarie vincenti
con 14 punti, il montepremi di 1^ categoria determina il jackpot. 5. Nel caso in
cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalcio non
si registrino vincitori di 1^ categoria, il montepremi di 1^ categoria è sommato
al corrispondente montepremi della categoria inferiore. 6. In mancanza di
colonne unitarie vincenti di 2^ categoria, il relativo montepremi, sommato a
quello di 3^ categoria, è ripartito tra i vincitori di 3^ categoria. 7. In
mancanza di colonne unitarie vincenti di 3^ categoria, il relativo montepremi,
sommato a quello di 2^ categoria, è ripartito tra i vincitori di 2^ categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2^ e 3^ categoria, la somma dei
relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che
hanno realizzato il maggior punteggio. 9. Nel caso in cui la quota unitaria di
vincita di una categoria inferiore è più alta di quella di una categoria
superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei
montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti
delle stesse. 10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'Euro
per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita
per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo
comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le
relative quote. 12. Qualora la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi
motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato
sul concorso immediatamente successivo.
TITOLO IV
Norme relative al concorso pronostici "il9", abbinato al concorso Totocalcio
Art. 26 Oggetto del concorso pronostici "il9"
1. I primi nove pronostici di una
colonna unitaria del Totocalcio costituiscono l'oggetto del concorso "il9", cui
si può partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totocalcio,
mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva. 2. Nel caso in cui AAMS
distribuisce schedine di gioco universali, valide per ogni concorso Totocalcio,
i primi nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono l'oggetto del
concorso pronostici "il9".
Art. 27 Modalità di indicazione della volontà di
partecipazione al concorso
1. La partecipazione al concorso "il9"
si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle
schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul
terminale di gioco dell'apposito simbolo. Le modalità di partecipazione al
concorso per le giocate effettuate in via telematica o telefonica sono
disciplinate con il decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo
3, comma 1. 2. La partecipazione al concorso può essere anche di una sola posta,
purché la giocata al concorso Totocalcio, cui essa è collegata, è almeno di 2
colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "il9" non
può superare le 8.192 colonne unitarie.
Art. 28 Giocate sistemistiche ed a caratura
1. La giocata sistemistica al concorso
pronostici "il9" è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso
Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo
sviluppo delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del concorso. 2. Per
le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della
ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche
per il concorso pronostici "il9"; il numero delle colonne unitarie derivanti
dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "il9"
e Totocalcio, sono comunicati al partecipante e la ricevuta è emessa solo dopo
il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono
riportati gli elementi previsti dall'art. 21, comma 2. 3. Per le giocate
effettuate per via telematica o telefonica, le modalità di sviluppo del sistema,
la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di
certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore
generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1. 4. La partecipazione al
concorso effettuata attraverso giocate a caratura, è ammessa solo in quanto
parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio. Le modalità di
effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura
fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6. 5. Le
cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste
dall'articolo 20, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al
concorso pronostici "il9". 6. Le modalità di partecipazione al concorso
attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del
direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a
caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in
quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.
Art. 29 Ricevuta di partecipazione
1. Per le giocate effettuate presso i
punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici "il9" è
parte integrante della ricevuta relativa alla giocata per il concorso
Totocalcio, cui essa è collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione
fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2. La ricevuta di
partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 21, contiene
anche l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici "il9".
Art. 30 Tipologia e assegnazione dei premi del
concorso
1. Il concorso "il9" assegna tre
tipologie di premi: premi precedenti di partecipazione, premi successivi di
partecipazione e premi a punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione
sono cumulabili con le altre due tipologie di premio. 2. I premi precedenti di
partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza
alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai
fini del concorso pronostici "il9", alle quali il totalizzatore nazionale
attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando
dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni
singolo premio è di 100,00 euro. 3. I premi successivi di partecipazione,
dell'importo unitario di 2.000,00 euro, sono sorteggiati tra tutte le giocate
valide di ogni concorso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 5 e
6. Tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di
1.000.000 di colonne unitarie. 4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi
successivi di partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne
valide; il numero di colonne valide del concorso è arrotondato per difetto al
milione. 5. Successivamente AAMS provvede: a) al sorteggio di una categoria di
punteggio, tra quelle non comprese nella categoria di vincita prevista per i
premi a punteggio di cui al successivo comma 7; b) all'individuazione, tramite
il totalizzatore nazionale, di tutte le giocate in cui sono ricomprese le
colonne unitarie corrispondenti alla categoria di cui alla precedente lettera
a); c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui
alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi di partecipazione
determinati ai sensi del comma 4. 6. Il sorteggio dei premi successivi di
partecipazione avviene entro le ore 24,00 del giorno successivo alla
determinazione della colonna vincente. Il sorteggio avviene secondo i criteri di
cui all'art. 22, comma 9. 7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei
punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante.
In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui
risultato è stato esattamente pronosticato. I premi a punteggio sono assegnati
alle colonne unitarie che hanno realizzato 9 punti, corrispondenti ai primi 9
pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.
Art. 31 Validità dei risultati
1. Ai fini della determinazione della
colonna vincente del concorso "il9" è assunto, quale esito definitivo e
incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS
in conformità alle prime comunicazioni del CONI. 2. Successivi mutamenti dei
risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti,
annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti
agli effetti del concorso. 3. Per la determinazione della colonna vincente del
concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente
agli eventi: a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da
quello prestabilito; b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo,
dalla commissione di controllo in conformità alle prime comunicazioni del CONI;
c) che AAMS dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione,
mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale. 4. Sono considerati, comunque,
validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al
giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in un giorno
diverso da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, è
considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6. 5.
Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati
quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante
pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il
termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio
dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti
anticipati. 6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo,
uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è
loro attribuito convenzionalmente il segno per essi percentualmente più
pronosticato per il concorso Totocalcio, risultante dalle elaborazioni del
totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra
decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici
su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il
seguente ordine: 1, X, 2. 7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un
massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera
c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal
partecipante, per tali eventi. 8. Nel caso in cui più di quattro eventi sono
nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), è facoltà di AAMS
anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne
unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento
percentualmente più pronosticati, così come risultante dalle elaborazioni del
totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra
decimale. Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su
due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il seguente
ordine: 1, X, 2. 9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta
valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il
concorso è annullato.
Art. 32 Composizione del montepremi da ripartire
tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso
pronostici "il9", autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici
Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma: a) della
percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b); b) dei resti del concorso precedente; c) di una
quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di
AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti
dagli sponsor. 2. Il montepremi di cui al precedente comma 1, è incrementato, ai
fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.
Art. 33 Calcolo delle vincite e comunicazione
delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi del
concorso di cui all'articolo 32, comma 1, si deduce l'importo dei premi di
partecipazione, sia precedenti che successivi, così determinando la quota del
montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio. 2. Il montepremi da
destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato
dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 32, comma 2, è assegnato alle colonne
unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della
colonna vincente del concorso Totocalcio. 3. Il quoziente tra il montepremi
della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce
la quota unitaria di vincita. 4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9
punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando
la formazione del jackpot. 5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura
definitiva del concorso pronostici "il9" non si aggiudica il jackpot, l'importo
relativo è distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior
punteggio. 6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per
troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per
ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore. 7.
Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo
comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le
relative quote. 8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per
qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è
riportato sul concorso immediatamente successivo.
[...]
TITOLO VI
Norme finali
Art. 43 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le sue
disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2003. 2. I concorsi
pronostici indetti antecedentemente alla data del 1° luglio 2003 sono regolati
dalle disposizioni in vigore al momento della loro effettuazione.